ORDINE
La legge professionale del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell’esercizio della professione che si realizza, in primo luogo, mediante la tenuta dell’Albo cui ogni professionista (articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n. 897) deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare la professione.
Le disposizioni normative (legge 24 Giugno 1923, n. 1395 inerente la tutela del titolo e dell’esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, recante norme di regolamento per la professione d’ingegnere) disegnano l’ordinamento professionale degli ingegneri la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell’Ordine in ogni capoluogo di provincia. Essi sono attualmente 106.
L’iscrizione all’Albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l’accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l’iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato un apposito esame di Stato che abilita all’esercizio della professione. E’ importante notare come l’esame di stato è anche sancito dall’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana ove recita: “E’ prescritto un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la previgente struttura dell’Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall’iscritto. Esso presenta tuttavia alcune incongruenze che andranno definite al più presto o direttamente con atto legislativo di rettifica o a seguito dell’esito dei ricorsi al Tribunale amministrativo che alcuni Consigli Nazionali delle professioni, fra cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno presentato contro il provvedimento di legge in questione.