E’ stato mandato per la pubblicazione in Gazzetta il decreto del Ministero della Giustizia per la determinazione dei “parametri” di liquidazione dei compensi professionali in caso di liquidazioni giudiziali. Si tratta di un regolamento che definisce i criteri di valutazione della prestazione professionale, per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente.
I nuovi parametri definiti dal decreto, necessari in seguito all’abrogazione delle tariffe minime con il decreto Liberalizzazioni, non serviranno solo al giudice per la liquidazione dei compensi, ma costituiranno anche il punto di riferimento per i responsabili unici del procedimento (Rup) che devono determinare l’importo da porre a base d’asta per le gare di progettazione. Un’indicazione in questo senso è contenuta nel decreto sviluppo (articolo 5). Ma su questo punto il CNI propone una differente interpretazione, poiché l’art. 5 del dl 3/2012 parla di decreto di emanare di concerto con il ministero delle infrastrutture, mentre il prossimo regolamento sulle liquidazione dei compensi in fase giudiziale verrebbe anato solo dal Ministero della Giustizia.
Nel regolamento si precisa che le parti possono raggiungere un accordo senza tener conto dei parametri, che quindi valgono solo “in difetto di accordo”. Inoltre, al giudice viene concesso un margine di discrezionalità in quanto “le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, per la liquidazione del compenso nel presente decreto e nelle tabelle allegate” non sono in nessun caso vincolanti per la liquidazione.
L’obbligo del preventivo onnicomprensivo
Il comma 4 dell’ art. 9 del DL liberalizzazioni enuncia che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi ».
L’accordo dovrà essere comprovato attraverso il preventivo scritto, la cui assenza potrebbe essere valutata non positivamente dal giudice incaricato del giudizio. Analogamente potrebbero costituire valutazione negativa da parte del giudice il mettere in pratica tattiche dilatorie da parte del collegio di difesa. E questo può costare molto al professionista perché nelle mani del giudice vi è un significativo potere discrezionale.
Il giudice può aumentareo diminuire il compenso fino al 60%
Considerando la natura dell’opera, il giudice potrà aumentare o diminuire il compenso fino al 60% rispetto al valore risultante dall’applicazione della formula matematica. Questo grosso margine di discrezionalità viene criticato dal Consiglio nazionale degli architetti, tenuto anche conto che le stazioni appaltanti potrebbero avvalersi della forbice tagliando del 60% il valore del compenso da porre a base di gara. Sarebbe una marcia indietro rispetto ai vecchi minimi tariffari che invece consentiva un taglio massimo del 20%.
Il Consiglio di Stato ha proposto di eliminare qualsiasi riferimento in particolare alle diminuzioni minime, ma per il ministero “La soppressione delle forbici anche solo orientative non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione (…) offrendo allo stesso mercato un segnale marcatamente rigido, laddove la logica dei parametri, si ritiene debba fare proprio dell’elasticità un dato distintivo volto a indurre al puntuale accordo sul compenso (e le spese)” Il tutto si inscrive in una logica di piena derogabilità delle forbici stesse, costituenti mera “fascia di orientamento” per l’organo giurisdizionale. Nel calcolo del compenso non si tiene conto delle spese sostenute. Nella norma la locuzione “spese” è utilizzata in senso lato all’evidente finalitàdi indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, anche in modo forfettario. “È evidente si legge nella relazione del provvedimento -che quando invece l’accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l’organo giurisdizionale liquiderà le spese inbase alle prove – e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun parametro che le possa surrogare.
Per i professionisti dell’area tecnica, nella determinazione del corrispettivo da liquidare in via giudiziale e da porre a base di gara non contano le spese e gli oneri sostenuti,l’impegno profuso e il tempo impiegato. Se nel calcolo del compenso non si tiene conto anche delle spese da rimborsare, l’importo finale dell’onorario del professionista tecnico risulterà più nassp do qieòòp deòòe veccjo taroffe (Legge 143/49 e D.M. 04 Aprile 2001).