L’articolo 11, comma 1-ter, del D.L. 174/2012 (la cui legge di conversione, già approvata dalla Camera il 13/11/2012, è in procinto di essere ratificata definitivamente anche dal Senato), proroga di ulteriori sei mesi (dal 08/12/2012 al 08/06/2013) il termine per effettuare la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti previsto dall’articolo 3, comma 9, del D.L. 74/2012.
Si ricorda che l’articolo 3 del citato decreto, ai commi 7, 8 e 8-bis, prevede che i titolari delle attività produttive devono acquisire, nei casi di cui al comma 8 (vedi più avanti), la certificazione di agibilità sismica, a seguito della verifica di sicurezza effettuata, ai sensi delle norme tecniche vigenti (Cap. 8 – Costruzioni esistenti, di cui al D.M. 14/01/2008), da un professionista abilitato, e depositarla presso il comune territorialmente competente.
8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Le asseverazioni saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. Nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di cui al comma 8 di seguito elencate, o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Il richiamato comma 9 dell’art. 3 dispone che la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 74/2012, termine prorogato dalla norma in commento nel senso sopra indicato.
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Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
Allegato: http://www.legislazionetecnica.it/750635/fonte/dl-10-10-2012-n-174
Allegato: http://www.legislazionetecnica.it/701366/fonte/dl-06-06-2012-n-74