Attività di prevenzione incendi in CCTS: aggiornamento modelli PIN

Data:
11 Giugno 2018

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), operante presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del 24 aprile 2018 è stato approvato, con contributo attivo e voto favorevole dei rappresentanti del CNI, un pacchetto di aggiornamenti dei cosiddetti modelli PIN, utili alla presentazione delle istanze e delle dichiarazioni e certificazioni ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Oltre ad un aggiornamento formale dei recapiti del richiedente, sono stati inseriti nuovi campi per indicare se il progetto di prevenzione incendi viene sviluppato con l’ausilio del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015), elencando le relative attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011.

Tali informazioni consentiranno il preciso e costante monitoraggio delle pratiche di prevenzione incendi, rilevando il progressivo incremento nell’utilizzo del Codice, a scapito delle precedenti regole tecniche prescrittive.

Tutti i modelli PIN sono scaricabili in formato editabile dal sito dei Vigili del Fuoco al seguente link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

Si evidenzia inoltre che tra i nuovi modelli non è presente il PIN 3.1 “ASSEVERAZIONE PER RINNOVO”, che è stato oggetto di un confronto tecnico tra i Vigili del Fuoco ed i rappresentanti nazionali delle categorie dei professionisti antincendio.

In tale circostanza il CNI ha espresso parere negativo all’introduzione della “verifica di avvenuta manutenzione” dei sistemi di protezione passiva a carico dell’asseveratore in fase di rinnovo; infatti a parere del CNI, condiviso anche dalle altre categorie professionali, questa clausola avrebbe introdotto una nuova responsabilità a carico del professionista antincendio, in assenza di un riferimento legislativo di supporto ed in violazione del DPR 151/2008 e del DM 07/08/2012. Come noto l’ottemperanza agli obblighi manutentivi di impianti e sistemi di protezione attiva e passiva ricade esclusivamente sul responsabile dell’attività.

Allegato: <a href="http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

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