Con la circolare n. 418/XIX il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) ha condiviso il documento finale elaborato dal Gruppo Tematico Temporaneo – GTT 4, intitolato: “Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio”.
Alla base del lavoro del GTT vi è la volontà di giungere alla formulazione di un capitolato prestazionale in cui l’attività in campo di prevenzione incendi viene articolata in numero di ore necessarie per sviluppare le varie prestazioni previste dalla nuova normativa, aggiornata a seguito delle ultime modifiche.
La linea guida CNI
Il parametro/valore di riferimento calcolato nel documento può corrispondere al numero di ore equivalenti necessario per l’espletamento delle attività professionali; tale parametro/valore è comprensivo sia degli oneri connessi all’assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori e delle spese. La modulazione (maggiorazione o riduzione) dei parametri ricavati dalla linea guida potrà essere demandata alla stima del costo orario della prestazione.
La pubblicazione del CNI, utilizzabile sia dai committenti che dai professionisti:
- quantifica i parametri corrispondenti all’impegno professionale;
- specifica le prestazioni di ingegneria antincendio che il committente può richiedere al professionista;
- è un utile riferimento per il professionista antincendio, che potrà comunque adottare altre forme di stima discrezionale.
Le prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nella disciplina della sicurezza antincendio, sono suddivisibili in tre fasi:
- progetto di Prevenzione Incendi;
- assistenza alla direzione lavori ed adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio (SCIA);
- adempimenti per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.
FASE 1 – progetto di Prevenzione Incendi
L’impegno professionale per la progettazione antincendio è espresso da un parametro/valore di riferimento determinato in funzione delle caratteristiche dell’opera, quali:
- parametro caratteristico dell’attività;
- disponibilità o meno di una specifica norma di riferimento;
- eventuale richiesta di Deroga (D. P.R. 151/2011);
- approccio progettuale prescrittivo o prestazionale (D.M. 09/05/2007).
Gli elaborati che il professionista è tenuto a fornire in Fase 1, non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione delle stesse.
FASE 2 – assistenza al DL ed adempimenti per la SCIA
L’assistenza alla direzione lavori e gli adempimenti per la SCIA a i fini antincendio sono espressi da un parametro/valore di riferimento determinato tramite coefficienti correlati alle specifiche prestazioni (riportate nella tabella 2.1) formulati sulla base del parametro di riferimento e/o sul numero di elementi presi in considerazione.
FASE 3 – eventuale richiesta di rinnovo periodico
Facendo riferimento al dPR n. 151/2011 ed in particolare agli artt. 5 e 6, al dm 07/08/2012 la Fase 3 è costituita da specifiche prestazioni riportate in Tabella 3.1. Nel caso in cui il professionista non ritenga efficienti e/o funzionali i suddetti sistemi, impianti e/o prodotti, rispetto alle SCIA/CPI, è tenuto a fornire al committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate.
Il committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l’esecuzione della verifica.