Il decreto fiscale 2020, ha introdotto alcune novità in merito alla compensazione credito d’imposta e, nello specifico, in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione del modello F24.
Decreto fiscale 2020 e crediti in compensazione
Di seguito riportiamo, in sintesi, le novità apportate dal decreto fiscale 2020 in merito.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi a:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.
Ricordiamo che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.
Inoltre, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta viene esteso alla generalità dei contribuenti.
Si amplia, quindi, il ventaglio delle compensazioni dei crediti d’imposta effettuate presentando il modello F24; tale modalità di presentazione del documento deve essere adottata anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110 l’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti circa le modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Nel dettaglio, viene precisato che:
- l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui;
- il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso;
- le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi non si applicano ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.
In allegato al documento delle Entrate, la tabella in cui sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.