Con la pubblicazione il 14 agosto 2020 del decreto agosto sono state definite le modalità di attribuzione dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.
Sono sostanzialmente così confermati i requisiti previsti dal decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 che regolamentava l’erogazione, sia del bonus di aprile, sia del bonus di maggio.
I bonus Inarcassa
Il bonus per gli iscritti alle casse previdenziali private, tra cui Inarcassa, è stato introdotto dal “dl CuraItalia” come ristoro parziale dei danni subiti dai liberi professionisti a seguito del lock down,
Gli iscritti che hanno l’esigenza di modificare le coordinate di accredito trasmesse in precedenza, o coloro che non intendono beneficiare del bonus di maggio per qualunque motivo, devono darne tempestiva comunicazione a Inarcassa via PEC.
I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda, per il mese di maggio, tramite Inarcassa On line, entro il 14 settembre 2020.
Possono accedere all’indennità del mese di maggio tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è anteriore o uguale al 23 febbraio 2020.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).
Le modalità di presentazione della domanda per le indennità Inarcassa
L’istanza deve essere presentata, corredata da copia del documento di identità, secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e corredata da una dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del dpr 445/2000, dove si autocertifica:
di essere un libero professionista non titolare di pensione né di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
di non aver percepito o percepire le indennità non cumulabili con la presente (artt. 19-20-21-22-27-28-29-30-38 e 96 del DL 18/2020), il Reddito di emergenza o le indennità ex artt. 84, 85 e 98 del DL Rilancio;
di non essere iscritto ad altro ente previdenziale obbligatorio;
di aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art.1 comma 2 lettere a) e b) del DM 28 marzo 2020;
di aver chiuso la partita IVA nel periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 oppure di aver subito la riduzione del reddito del 33% o più come sopra descritto.