DPCM del 7 settembre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Data:
10 Settembre 2020


In considerazione del permanere della situazione epidemiologica, è stato prolungato fino al 7 ottobre 2020 sia lo stato di emergenza sanitaria nazionale sia le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 222 del 7 settembre 2020) il DPCM del 7 settembre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove regole sono in vigore dall’8 settembre e, sostanzialmente, prorogano le misure dettate dal DPCM del 7 agosto 2020, salvo alcune novità.

Le misure del DPCM 7 settembre 2020

Nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale: oltre all’igiene delle mani, confermato anche l’obbligo di mascherina, il distanziamento sociale ed il divieto assembramenti.

Il DPCM 7 settembre conferma infatti:

  • l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e dove si crea assembramento, anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00, confermando quanto già disposto già dal decreto 7 agosto. Sono esonerati dall’osservanza dell’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che con loro interagiscono;
  • l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento in piazze, vie, slarghi e in generale luoghi aperti al pubblico dove la gente converge e si riunisce (volontariamente e non);
  • la chiusura per discoteche e stadi: rimane, quindi, in vigore l’ordinanza del ministro Speranza sulla chiusura delle discoteche; le partite di calcio continuano a disputarsi a porte chiuse senza pubblico.

Il testo del DPCM conferma, inoltre, le disposizioni che riguardano le norme per chi rientra da viaggi all’estero, recependo integralmente le prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute emanata ad agosto: chi rientra dall’estero dovrà sottoporsi a tampone obbligatorio se proviene da Paesi a rischio (Spagna, Malta, Grecia e Croazia).

E’, infine, previsto l’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, nonché il divieto di ingresso in Italia per coloro che si trovano nei Paesi che sono stati inseriti nella black list.

Novità per le coppie internazionali

Una novità riguarda la possibilità per le coppie internazionali “con comprovata e stabile relazione affettiva” di ricongiungersi nel caso in cui uno dei due risieda in un Paese che non appartiene all’area Schengen.

Il nuovo DPCM permette, quindi, a chi risiede all’estero di poter tornare in Italia per ricongiungersi alla persona con cui ha una stabile relazione affettiva anche se non convivente.

Utilizzo mezzi pubblici con capienza fino all’80%

Per l’utilizzo di mezzi pubblici, dove è obbligatorio indossare la mascherina, è stato stabilito invece che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, ma solo se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria.

Gli scuolabus, in vista della riapertura delle scuole, potranno viaggiare pieni solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti e la mascherina sarà indossata da tutti i soggetti a bordo e per l’interno tragitto.

Riapertura confermata per scuole e università

Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state apportate diverse modifiche finalizzare a garantire la ripresa in totale sicurezza dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, secondo i rispettivi calendari.

Sostituito il comma 6, lettera r) all’articolo 1 del Dpcm 7 agosto:

ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21.

L’intera lettera s):

nelle Università le attività didattiche e curricolari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Allegati

Il nuovo decreto modifica alcuni allegati del Dpcm del 7 agosto, ossia:

  • l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico);
  • l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato);
  • l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero);

vengono inoltre aggiunti.

  • l’allegato 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia);
  • l’allegato 22 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nella aule universitarie).

Allegato 15: Linee guida per il trasporto pubblico

Le linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private.

Vengono, quindi, individuate le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Nuove regole anche per il trasporto locale: è stabilito che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria

Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico

Il documento contiene le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza, adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione dei focolai nelle scuole

In previsione della prossima riapertura delle scuole (a settembre), il documento vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi di COVID-19 nelle aule universitarie

Il protocollo integra le linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università e specifica una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta “prevenzione secondaria” dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l’individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

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