Disponibile la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (c.d. “CILA-Superbonus”), ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, che la Conferenza Unificata ha approvato il 04/08/2021 (rinvio seduta del 29/07/2021).
La modulistica è utilizzabile dal 05/08/2021.
I PDF ufficiali definitivi del modello “CILA Superbonus” e del modello “Altri soggetti coinvolti” sono disponibili in allegato.
LA CILA SUPERBONUS – Detto comma 13-ter (come sostituito con la legge di conversione del D.L. 77/2021 – testo coordinato degli articoli del Decreto Rilancio in allegato), prevede in sintesi:
– che gli interventi per il Superbonus, anche strutturali e/o incidenti sui prospetti (con esclusione di quelli eseguiti tramite demo-ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria;
– che i suddetti interventi sono realizzabili mediante CILA, con l’utilizzo dello specifico modello (CILA Superbonus);
– che nella CILA Superbonus in questione sono semplicemente attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (quindi eventuale sanatoria, condono) oppure è attestato che la costruzione è stata completata in data nella quale non occorreva titolo edilizio ;
– che la decadenza del beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 380/2001 è circoscritta, per gli interventi con Superbonus, ai soli casi di mancata presentazione della CILA o interventi realizzati in difformità dalla stessa, assenza o non veridicità dell’attestazione di cui al punto precedente;
– che resta impregiudicata ogni valutazione delle autorità competenti sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento, e che non sono comunque oggetto di sanatoria implicita o simili eventuali interventi abusivi anche eseguiti successivamente alla realizzazione dell’edificio.
CONSEGUENZE DELLA CILA SUPERBONUS – Ne segue che con la CILA Superbonus non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, potendosi limitare a verificare la legittimità della sua iniziale realizzazione ma senza poi ricostruire gli eventuali successivi interventi edilizi parziali.
Tuttavia, con la presentazione della CILA Superbonus, il tecnico è tenuto comunque a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi.
Qualora siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, quando la presentazione della CILA è conforme e non si ricada nelle ipotesi di decadenza sopra elencate.
ALTRI DETTAGLI – Inoltre si prevede che quando le opere oggetto di Superbonus rientrino nel regime dell’edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento, senza la presentazione di alcun elaborato progettuale. Da ciò si evince tuttavia che – contrariamente a quanto di norma previsto – la CILA va presentata anche se le opere rientrano nell’edilizia libera (normalmente infatti, ai fini dei bonus fiscali, se le opere sono in edilizia libera si redige una autocertificazione che attesti tale circostanza).
In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, per gli interventi realizzati con la CILA Superbonus non è richiesta la Segnalazione certificata di agibilità alla conclusione dei lavori.
ULTERIORI PRECISAZIONI ANCE – L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (vedi documento disponibile in allegato – versione corretta) ha fornito anche alcune precisazioni importanti.
Interventi già in corso. Per gli interventi già in corso, avviati in forza di differenti procedimenti edilizi avviati prima della data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 (01/06/2021) è possibile scegliere se procedere con la procedura già in essere oppure presentare una CILA Superbonus (che pertanto sarebbe invece da presentarsi per forza per i procedimenti già avviati a partire dal 01/06/2020). In ogni caso secondo ANCI in caso di Superbonus e contemporanea esecuzione di altre opere, il richiedente può richiedere al Comune di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.
Interventi di Superbonus connessi ad altre opere. Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA Superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese (vedi punto d.3 del modello).
Acquisizione di atti e autorizzazioni di altri enti. Qualora la realizzazione degli interventi in Superbonus preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di ulteriori (es. autorizzazione paesaggistica, prevenzione incendi), la CILA Superbonus non supera la vigente normativa in materia.
Elaborati progettuali. Nella modulistica della CILA Superbonus è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi (fermo restando quanto detto prima per gli interventi in edilizia libera, per i quali può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica).
Allegato: CILA-Superbonus.pdf