Comunicazioni Enea – aperto anche il portale Superbonus

Data:
9 Luglio 2025

Serve per inviare le asseverazioni tecniche per SAL e fine lavori. Invio entro il 2 ottobre 2025 per i lavori già conclusi

Dolo oltre 6 mesi, sono tornate completamente a regime le piattaforme ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati. Dopo l’adeguamento alla Legge di Bilancio 2025 dei portali per Ecobonus e Bonus ristrutturazioni ordinario, dal 4 luglio 2025 è operativa anche la sezione dedicata al Superbonus.

Anche in questo caso, per l’invio delle asseverazioni finali “il conteggio dei 90 giorni decorre dalla data di pubblicazione”; la scadenza per i lavori già conclusi nel 2025 è quindi il 2 ottobre 2025.

A cosa serve e cosa contiene l’asseverazione Superbonus ad Enea

Il Portale SuperEcobonus 110% consente la trasmissione a Enea delle asseverazioni richieste per gli interventi di efficienza energetica ai sensi del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) redatte dal tecnico abilitato secondo le indicazioni del Decreto 06/08/2020 (Decreto Asseverazioni).

Serve l’asseverazione per:

  • Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);
  • Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
  • Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).

L’asseverazione ha ad oggetto i requisiti tecnici e la congruità delle spese dell’intervento.

La trasmissione dell’asseverazione del tecnico può essere redatta in corso d’opera per stati di avanzamento dei lavori (SAL ad almeno 30%, SAL ad almeno 60%) quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura e deve essere sempre trasmessa a fine lavori.

Con la trasmissione dell’Asseverazione a Fine Lavori verranno create le Schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).

Il Portale non riguarda gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio; mentre il fotovoltaico trainato dal SuperSismabonus può essere trasmesso attraverso il Portale Bonus Casa, esplicitando nel campo «Note» che si tratta di un intervento trainato del 110%.

Per completare un’asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti documenti:

  • copia della polizza assicurativa;
  • APE ante intervento e APE post intervento (APE convenzionale);
  • fatture delle spese sostenute;
  • computo metrico dei lavori.

L’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.

Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente, all’asseverazione devono essere allegate le schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (nota di chiarimento).

Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, servono anche la certificazione CAM e la descrizione delle caratteristiche dei materiali isolanti.

Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale, servono le schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Si rimanda al Vademecum specifico relativo alla tecnologia utilizzata.

È richiesta anche la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.

Solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, è richiesto il visto di conformità (art. 119, comma 11, D.L. 34/2020) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2020, paragrafo 8.1). Il D.L. 39/2024 ha introdotto nuove disposizioni, ampliando il ventaglio delle informazioni da fornire all’ENEA. Oltre alle consuete asseverazioni e ai dati sull’APE, ora è obbligatorio includere:

  • i dettagli catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’importo delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • le previsioni di spesa per il periodo successivo al 30 marzo 2024 e per il 2025;
  • le percentuali di detrazione spettanti per le spese effettuate.

Inoltre, viene previsto un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati. Mentre, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Il D.P.C.M. 17/09/2024 definisce contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e antisismico.

Articolo tratto da Biblus Acca