Appalti, anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione

Data:
9 Luglio 2025

Un emendamento al D.L. Infrastrutture concede anche ai servizi di ingegneria e architettura l’anticipazione del prezzo riservato alle imprese.

Non smette di riservare sorprese l’iter di conversione in legge del D.L. Infrastrutture (D.L. 73/2025).

La Commissione Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che consente l’anticipazione del prezzo, finora riservata alle imprese di costruzioni, anche per i progettisti.

Per effetto della modifica all’articolo 125 del Codice Appalti il divieto di anticipazione del prezzo – da esso previsto per i contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 – non si applica “ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico“.

Per gli appalti di lavoro l’anticipazione del prezzo è riconosciuto al 20% con la possibilità di aumento fino al 30%.

Ricordiamo che sempre un emendamento della Commissione Ambiente, approvato la scorsa settimana, prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.

L’emendamento interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.

Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Sul tema della revisione prezzi, segnaliamo anche:

  • l’emendamento che limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari (anche in diminuzione) rispetto a quelli contrattuali (il calcolo delle variazioni tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, potrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025);
  • la riformulazione di un emendamento all’articolo 9 che fa rientrare nella revisione prezzi prevista dal Codice degli appalti i contratti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Erano già previste nel testo originarie del D.L. 73/2025 e risultano confermate le altre novità:

  • incentivo al 2% per le funzioni tecniche: a) estensione anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo), a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data (anche se relative a procedure avviate in precedenza); b) importi incentivabili comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, e che i criteri di riparto e le eventuali decurtazioni, in caso di ritardi o aumenti dei costi, saranno definiti direttamente dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti; c) l’estensione dell’incentivo alle funzioni tecniche svolte da dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione;
  • l’ampliamento della definizione di somma urgenza e deroghe alle norme del Codice per le procedure speciali di protezione civile;
  • importanti chiarimenti sul subappalto con riferimento ai certificati di esecuzione lavori;
  • le nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici.

Articolo tratto da Biblus Acca