Regimi amministrativi e autorizzazioni semplificate per l’impiego degli impianti FER, anche con il silenzio-assenso. Il testo in PDF e interattivo aggiornato a dicembre 2025.
Il D.Lgs. 190/2024, il Testo Unico sulle Rinnovabili (FER), nasce con l’obiettivo di semplificare tutte le procedure burocratiche legate all’impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER).
Ecco la sintesi completa della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le modifiche al Testo Unico Rinnovabili introdotte dal D.Lgs. 178/2025
Il D.Lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre 2025, introduce disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto.
Il provvedimento si compone di 19 articoli ed aggiorna il quadro normativo dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 e delle direttive europee in materia.
Ecco una sintesi delle novità.
Esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime (art. 1 e 2)
Viene esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime, includendo esplicitamente quelli di accumulo e gli elettrolizzatori.
Sono aggiunte nuove definizioni all’articolo 4 del testo unico delle rinnovabili come “impianto ibrido”, “interventi edilizi”, “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”.
Digitalizzazione delle procedure amministrative (art. 4)
Viene aggiornato l’articolo 5 del D.Lgs. 190/2024 riguardante la digitalizzazione delle procedure amministrative.
Il testo in vigore dall’11 dicembre 2025 introduce una disciplina più articolata e innovativa: definisce la piattaforma SUER come strumento digitale unico e interoperabile per l’intero iter autorizzativo degli impianti FER, attribuendole funzioni di guida e assistenza ai soggetti proponenti e alle amministrazioni. Inoltre, sposta l’obbligo di caricamento dei modelli unici in capo al soggetto proponente e lo collega a un nuovo termine (cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto), introduce la futura adozione dei modelli unici per PAS e Autorizzazione Unica tramite appositi decreti ministeriali e stabilisce che tali modelli saranno presentati esclusivamente tramite SUER.
Rimane invariata solo la disciplina transitori che consente l’uso delle modalità digitali già adottate dalle amministrazioni fino alla piena operatività della piattaforma.
Regimi amministrativi (art. 5, 14 e 17)
Viene modificato l’articolo 6 sui regimi amministrativi.
La versione modificata dal D.Lgs. 178/2025 riformula il comma 3 introducendo i seguenti aspetti: un progetto è considerato unico quando comprende più interventi riferiti alla stessa fonte rinnovabile, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi, assumendo come potenza del progetto la somma delle potenze dei singoli interventi.
Inoltre, il nuovo comma 3-bis introduce un nuovo obbligo: per tutti gli interventi inclusi negli allegati A, B e C, il proponente deve realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, permanenti o temporanee, con una progettazione che tenga conto anche delle precipitazioni intense connesse ai cambiamenti climatici. Si tratta quindi di un ampliamento significativo degli oneri progettuali e ambientali rispetto alla disciplina attuale.
Vengono, inoltre, aggiornati i termini, le responsabilità dei comuni procedenti e le modalità di comunicazione con le amministrazioni, con proroghe limitate in caso di approfondimenti istruttori. Si chiarisce la compatibilità degli interventi con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.
Gli articoli 14-17 aggiornano gli allegati A, B e C e vengono ridefinite le tipologie di impianti soggetti a regimi semplificati, inclusi fotovoltaici flottanti, impianti idroelettrici di piccola e media potenza, opere di accumulo, aerogeneratori e interventi di ripotenziamento.
Altre modifiche
Altre modifiche introdotte dal D.Lgs. 178/2025 includono:
- articolo 8 e 9: si prevede la verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA, con termini definiti e riduzioni per interventi di revisione della potenza o installazione di pompe di calore. Il decreto introduce misure per garantire tempi più rapidi nelle autorizzazioni;
- articoli 10 e 11: aggiornamenti sulle richieste di connessione alla rete elettrica, sui termini di concessione e sugli oneri derivanti dalle autorizzazioni, con particolare attenzione agli impianti off-shore;
- articolo 12 e 13: si introduce il coinvolgimento attivo degli enti locali nella gestione dei progetti e la possibilità di ricorrere a procedure extragiudiziali gestite dall’Acquirente unico S.p.A., sotto il coordinamento dell’ARERA, per controversie relative a digitalizzazione, vincoli e regime amministrativo. Viene inserito l’art. 12-ter in cui si introduce un articolato sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) finalizzato a snellire e velocizzare la gestione dei conflitti connessi ai procedimenti autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’ARERA è incaricata di definire, mediante specifici provvedimenti, meccanismi decisori extragiudiziali affidati all’Acquirente Unico S.p.A., garantendo gratuità per le parti, pieno contraddittorio, tempistiche certe e modalità operative completamente digitali. Rientrano in tali procedure le controversie relative alla presentazione telematica dei progetti, alla verifica dei vincoli, al controllo di completezza della documentazione per PAS o Autorizzazione Unica, all’applicazione delle misure semplificate nelle aree idonee o di accelerazione e alla corretta individuazione del regime amministrativo applicabile. Le decisioni assunte nell’ambito di tali meccanismi possono essere impugnate dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’ARERA definisce inoltre i requisiti di professionalità, terzietà ed esperienza dei decisori incaricati. Le attività dell’Acquirente Unico sono finanziate con le risorse già disponibili.
Le modifiche al Testo Unico Rinnovabili introdotte dal D.L. 175/2025
Il D.L. 175/2025 aggiorna il D.Lgs. 190/2024, con modifiche strutturali e operative volte a rendere più coerente e semplificata la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo le disposizioni sulle “aree idonee” e sugli obiettivi regionali di potenza fino al 2030.
Tra i principali cambiamenti, il decreto sostituisce i riferimenti al D.Lgs. 199/2021 trasferendo le norme sul regime delle aree idonee nei nuovi articoli 11‑bis, 11‑ter, 11‑quater e 11‑quinquies del D.Lgs. 190/2024, ridefinendo le categorie di aree idonee per impianti a terra, fotovoltaici, di biometano e offshore, comprese aree industriali, infrastrutturali, dismesse, agricole con limiti di occupazione del suolo, edifici, invasi idrici e zone di protezione dei siti UNESCO.
Il decreto introduce regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee, riducendo tempi e adempimenti e prevedendo pareri obbligatori ma non vincolanti delle autorità paesaggistiche, e stabilisce criteri precisi per la ripartizione della potenza installata, inclusi interventi di potenziamento e connessioni offshore tra regioni diverse, nonché parametri di equiparazione per geotermia e idroelettrico aggiornati periodicamente dal GSE.
Testo Unico Rinnovabili (FER): cosa prevede?
Il Testo Unico sulle Rinnovabili, in linea con la direttiva RepowerEU, si propone di unificare in un unico corpo normativo tutte le disposizioni concernenti l’impiego delle energie rinnovabili, superando la frammentazione normativa attuale.
Si tratta di un passo fondamentale verso la semplificazione amministrativa, la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione, destinato a sbloccare il pieno potenziale delle fonti energetiche sostenibili nel contesto italiano.
Il Testo Unico per le Rinnovabili assume la forma di un testo legislativo primario, che concentra e sintetizza tutte le regolamentazioni relative alle energie rinnovabili, sostituendo così la molteplicità di leggi esistenti su questo tema.
La costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche quando realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici purché si tenga conto di alcuni criteri come la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o la tutela della biodiversità.
Da quando è in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?
Il Testo Unico sulle Rinnovabili è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.
Le Regioni e gli enti locali avevano l’obbligo di adeguamento ai principi del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 giugno 2025).
Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, le Regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.Lgs. 190/2024, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.
Regimi amministrativi rinnovabili: l’elenco degli interventi
Il testo unico sulle energie rinnovabili disciplina i regimi amministrativi applicabili a diverse tipologie di interventi relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nello specifico, vengono regolati:
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia rinnovabile;
- gli interventi di modifica, potenziamento, o rifacimento totale o parziale di tali impianti;
- le opere accessorie e le infrastrutture necessarie per la costruzione e il funzionamento degli impianti stessi.
Per queste attività sono previsti tre distinti regimi autorizzativi:
- Attività libera;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- Autorizzazione Unica (AU).
Di seguito puoi scaricare il PDF con le tavole sinottiche contenenti l’elenco completo e semplificato degli interventi rientranti nei 3 regimi amministrativi (edilizia libera, PAS, AU) ai sensi degli allegati A, B, C del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili.
Cosa rientra nel regime di attività libera?
Rientrano nell’attività libera, in particolare:
- gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
- gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
- inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
- fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
- gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
- gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
- gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
- gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
- le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
- gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
- le unità di microcogenerazione;
- gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- i generatori di calore a servizio di edifici;
- le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
- gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
- gli interventi su impianti esistenti.
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Il regime non si applica agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati, o su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000.
Se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 20 giorni. Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente o la Soprintendenza, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, richiedano integrazioni o chiarimenti, motivando esplicitamente la necessità. In questi casi, è concesso un massimo di 15 giorni per fornire quanto richiesto. Il conteggio dei 30 giorni riparte dal quindicesimo giorno o dalla data di presentazione della documentazione integrativa, se precedente. Qualora i documenti non vengano consegnati entro il termine indicato, l’intervento si intende decaduto ai sensi del comma 4 del medesimo decreto.
Tuttavia, nel caso l’autorità non si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Sono esclusi da tale autorizzazione, e dunque vengono ricondotti in edilizia libera, gli interventi, ricadenti su centri e nuclei storici soggetti a vincolo paesaggistico, non visibili da spazi esterni e dai punti di vista panoramici, oppure, per la sola installazione di impianti fotovoltaici, le cui coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Questo passaggio non è richiesto neanche per interventi di revamping o repowering di alcuni impianti, come moduli fotovoltaici su edifici senza incremento dell’area occupata o variazioni dell’altezza massima dal suolo oltre il 50 per cento e modifiche di impianti eolici esistenti, autorizzati o abilitati che non comportino aumento delle pale e delle volumetrie di servizio sopra il 30 per cento.
Qualora l’autorità non si esprima entro questo termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.
Quali tipologie di intervento richiedono la procedura abilitativa semplificata (PAS)
Per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (indicate nell’Allegato B) si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).
La PAS è preclusa nel caso in cui non si disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati.
In questo caso, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico digitalizzato, il progetto corredato:
- delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;
- delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; - degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete e, nei casi in cui sussistano vincoli, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.
Il soggetto proponente deve inoltre fornire l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell’impianto.
Per la PAS vige il silenzio-assenso. Infatti, qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.
Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.
Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS e di non conclusione dei lavori entro tre anni dall’apertura dei cantieri, con la realizzazione della parte non ultimata che dovrà incassare una nuova PAS.
La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che si trovano in Aree idonee non è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante.
Quali interventi in regime di Autorizzazione unica?
Gli interventi di cui all’Allegato C sono invece soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
All’istanza sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale.
L’Autorizzazione unica dovrà essere presentata, a seconda dei casi, alla Regione competente, alla provincia delegata, o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Anche in questo caso il proponente dovrà usare la piattaforma SUER.
La procedura per l’autorizzazione unica prevede l’indizione di una conferenza di servizi, da concludere entro un termine massimo di 120 giorni.
Regioni e Province autonome possono attivare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fatta salva la facoltà di far scattare il nuovo iter previsto da Testo unico: se sarà azionata la PAUR, il termine per la chiusura non potrà superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità, se prevista, alla Via.
Sempre le Regioni potranno intervenire anche sulle pratiche di competenza statale soggette all’autorizzazione unica (a cominciare dagli impianti di potenza superiore ai 300 MW): servirà, dunque, l’intesa preventiva con il governatore o i governatori interessati per tutti i progetti, a eccezione degli impianti offshore.
Alle Regioni e alle Province è, infine, affidato il compito di adottare, entro il 21 febbraio 2026, i piani di individuazione delle cosiddette zone di accelerazione previste dalla direttiva Ue Red III che andranno definite anche alla luce della partita sulle aree idonee e che beneficeranno di iter super celeri per i progetti.
Per gli interventi di cui allegato C che si trovano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazione di impatto ambientale, con parere obbligatorio non vincolante.
▼Nuovi Modelli Unici Nazionali per PAS e AU aggiornati al D.Lgs. 190/2024
Ripartizione regionale degli obiettivi FER fino al 2030
Il nuovo Allegato C‑bis, introdotto dal D.L. 175/2025, definisce gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili per ciascuna regione fino al 2030, espressi in MW.
Per determinare il raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza da fonti rinnovabili, si considera innanzitutto la potenza nominale degli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, includendo anche eventuali interventi di rifacimento, potenziamento o riattivazione degli impianti esistenti, sia a terra sia offshore.
Per gli impianti offshore, se la connessione alla rete elettrica si trova in una regione diversa da quella costiera dove è situato l’impianto, la potenza viene ripartita attribuendo il 20% alla regione con l’infrastruttura di connessione e l’80% alla regione costiera. Nel caso in cui più regioni costiere siano interessate, la quota dell’80% viene suddivisa proporzionalmente in base alla distanza delle coste dall’impianto.
Per le fonti geotermiche e idroelettriche, la potenza nominale viene calcolata attraverso parametri di equiparazione, che confrontano la producibilità media di queste fonti con quella del fotovoltaico. Tali parametri vengono aggiornati periodicamente dal GSE sulla base dei dati di producibilità effettivamente rilevati.
Quali sono le sanzioni previste dal Testo Unico Rinnovabili (FER)
L’articolo 11 dispone l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione unica e in caso di esecuzione di interventi in assenza o in difformità rispetto alla PAS.
Sono inoltre previste sanzioni – in misura ridotta di un terzo rispetto ai casi precedenti – per la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS (comma 3).
L’entità delle sanzioni è determinata sulla base della potenza dell’impianto non autorizzata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente ed è previsto un regime sanzionatorio anche in caso di violazione delle disposizioni in materia di installazione di impianti con moduli collocati a terra in zone agricole.
La sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di costruzione ed esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione unica, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, va da 1.000 a 150.000 euro.
L’entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
- nel caso di impianti termici di produzione di energia, nella misura da 40 a 240 euro per chilowatt termico di potenza nominale;
- nel caso di impianti non termici di produzione di energia, nella misura da 60 a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro nel caso di esecuzione di interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata (PAS) o in difformità dalla stessa. Queste ultime sono estese anche alle violazioni del regime di attività libera. Sono previste sanzioni anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti che fanno capo a un unico centro di interessi.
Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi, la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di un terzo dei valori minimo e massimo previsti e comunque non inferiore a 300 euro.
Il testo fa salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:
- le sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 160-181);
- le sanzioni e oblazioni disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001 (artt. 30 e ss.) in relazione alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli interventi realizzati in attività libera in violazione della disciplina edilizia e urbanistica;
- la potestà sanzionatoria, diversa da quella dell’articolo in esame, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.
Qualora siano violate le disposizioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole, di cui all’articolo 20, comma 1-bis del d.lgs. n. 199/2021, ai soggetti di cui al comma 1 sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
Ai Comuni saranno destinate anche delle compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi) per interventi che portino a una soglia di potenza superiore a 1 MW e che siano sottoposti alla PAS.
Le sanzioni saranno comminate dal Comune territorialmente competente e le entrate saranno utilizzate dallo stesso ente per interventi di qualificazione ambientale e territoriale. Sempre al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, andrà poi presentata una garanzia assicurativa o bancaria a “copertura” dell’esecuzione delle opere di dismissione e di ripristino per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato.
All’amministrazione, interessata da interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, andrà poi trasmesso anche un programma di compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi).
Cos’è la piattaforma SUER?
La digitalizzazione delle procedure amministrative si basa sull’impiego della “piattaforma SUER”, la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 199/2021.
Nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi in attività libera e di procedura abilitativa semplificata avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.
Quali sono le zone di accelerazione?
Il GSE rende disponibile sul proprio sito una mappatura del territorio nazionale per individuare il potenziale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture connesse e sistemi di stoccaggio. Questo passo rappresenta una tappa cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030.
Ai sensi dell’art. 12, come modificato dall’art. 13 della Legge 105/2025 di conversione del D.L. 73/2025 (decreto infrastrutture), entro il 21 febbraio 2026, ogni Regione e Provincia autonoma deve adottare un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Queste zone devono essere ricomprese nell’ambito delle aree idonee già individuate secondo l’articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, e sulla base della mappatura fornita dal GSE.
Il Piano deve includere, come contenuto minimo inderogabile:
- le zone di accelerazione terrestri come definite dal comma 7-bis;
- le aree per impianti a fonti rinnovabili, impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le relative opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio di tali impianti, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, articolo 15-quater.
Nella redazione di questi piani, le Regioni e le Province autonome dovranno dare priorità a superfici artificiali ed edificate, infrastrutture di trasporto e le aree adiacenti, parcheggi, aziende agricole, siti di smaltimento rifiuti, aree industriali attrezzate e siti industriali, miniere, corpi idrici interni artificiali, laghi o bacini artificiali, siti di trattamento delle acque reflue urbane, terreni degradati non utilizzabili per scopi agricoli.
Dovranno inoltre essere incluse, in via prioritaria, le aree dove sono già presenti impianti rinnovabili o di stoccaggio.
Le Regioni e le Province autonome possono anche includere ulteriori impianti e infrastrutture, oltre a quelli indicati, nelle zone di accelerazione. Per rispettare il termine del 21 febbraio 2026, le Regioni e le Province autonome devono sottoporre la proposta di Piano alla valutazione ambientale strategica (VAS) entro il 31 agosto 2025. Se non rispettano tale termine, o non adottano il Piano nei tempi previsti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 12 del D.L. 77/2021.
Sono considerate zone di accelerazione, in riferimento ai progetti elencati negli allegati A e B del decreto, e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE, le aree industriali (così come definite negli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali) situate all’interno delle aree individuate dal GSE nella mappatura.
I Piani sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del Titolo II, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006. Per prevenire o ridurre eventuali impatti ambientali negativi, i Piani devono includere adeguate misure di mitigazione, come richiesto dall’art.15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura VAS si svolge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 per i piani statali, ma con termini procedimentali dimezzati.
Portale istanze online aggiornato: chiarimenti MASE sulle nuove procedure
Con una nota pubblicata il 14 gennaio 2025 sul portale dedicato alle autorizzazioni ambientali VAS, VIA e AIA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato che sono in corso le procedure di adeguamento della piattaforma a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili), che ha introdotto modifiche significative agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006, riguardanti gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).
In attesa dell’aggiornamento della piattaforma, le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti FER interessati dalle nuove disposizioni dovranno essere inviate seguendo la procedura precedente. I richiedenti dovranno quindi trasmettere i documenti in formato .doc, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del MASE.
Inoltre, per tutti i progetti soggetti all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, sarà obbligatorio allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato. Il documento dovrà fornire un’analisi dettagliata sull’idoneità dell’area, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
Il MASE continuerà a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle procedure e sull’adeguamento del portale.
Adeguamento Regionale del Testo Unico Rinnovabili
Ecco le Regioni attualmente adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024.
▼Regione Basilicata
▼Regione Calabria
▼Regione Lombardia
▼Regione Piemonte
▼Regione Puglia
▼Regione Sardegna
▼Regione Toscana
▼Regione Umbria
▼Regione Veneto
Testo Unico Rinnovabili: il testo integrale
Di seguito si propone il testo di legge aggiornato al D.Lgs. 178/2025 in vigore dall’11 dicembre 2025.▾Art. 1 – Oggetto e finalità
▾Art. 2 – Principi generali
▾Art. 3 – Interesse pubblico prevalente
▾Art. 4 – Definizioni
▾Art. 5 – Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici
▾Art. 6 – Regimi amministrativi▾Art. 7 – Attività libera
▾Art. 8 – Procedura abilitativa semplificata
▾Art. 9 Autorizzazione unica
▾Art. 9-bis – Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l’installazione di pompe di calore
▾Art. 10 – Coordinamento del regime concessorio▾Art. 11 – Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti
▾Art. 11-bis – Aree idonee su terraferma
▾Art. 11-ter – Aree idonee a mare
▾Art. 11-quater – Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee
▾Art. 11 -quinquies – Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO
▾Art. 12 – Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
▾Art. 12-bis – Piattaforma digitale per aree idonee zone di accelerazione
▾Art. 12–ter – Risoluzione alternativa delle controversie
▾Art. 13 – Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
▾Art. 14 – Disposizioni di coordinamento
▾Art. 15 – Abrogazioni e disposizioni transitorie
▾Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
▾Art. 17 – Entrata in vigore
▾Allegato A Interventi in attività libera
▾Allegato B – Interventi in regime di PAS
▾Allegato C Interventi in regime di autorizzazione unica
▾Allegato C -bis Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW
▾Allegato D – Elenco delle disposizioni abrogate
Aggiornamenti e modifiche al Testo Unico Rinnovabili
▾Aggiornamento al D.L. 19/2025 convertito in Legge 60/2025
▾Aggiornamento al D.L. 73/2025àì
▾Aggiornamento alla Legge 105/2025
▾Aggiornamento al D.L. 175/2025
▾Aggiornamento al D.Lgs. 178/2025
FAQ testo unico rinnovabili: D.Lgs. 190/2024 e aggiornamenti 2025
Di seguito si propongono una serie di domande relative al testo unico rinnovabili.
Qual è l’obiettivo principale del Testo Unico sulle Rinnovabili?
Il Testo Unico mira a unificare in un’unica normativa tutte le disposizioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando procedure e iter autorizzativi e superando la frammentazione legislativa precedente.
Da quando è in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?
Il decreto è in vigore dal 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avevano 180 giorni per adeguarsi; in caso di mancato adeguamento entro il termine, si applica comunque il nuovo Testo Unico.
Quali novità introducono il D.Lgs. 178/2025 e il D.L. 175/2025?
Gli aggiornamenti del 2025 ampliano il perimetro degli impianti inclusi (come accumuli ed elettrolizzatori), digitalizzano l’intero iter tramite la piattaforma SUER, ridefiniscono i regimi amministrativi, introducono sistemi di raccolta delle acque meteoriche e aggiornano gli allegati relativi alle tipologie di impianti. Il D.L. 175/2025 integra inoltre le norme sulle aree idonee e sugli obiettivi regionali al 2030.
Cos’è la piattaforma SUER?
È la piattaforma digitale unica tramite cui presentare progetti, istanze e documentazione per gli iter autorizzativi FER. Diventa l’unico canale ufficiale per i modelli unici relativi a PAS e Autorizzazione Unica. Fino alla sua piena operatività si utilizzano i sistemi digitali già attivi a livello locale.
Quali interventi rientrano nel regime di attività libera?
Sono inclusi numerosi impianti fotovoltaici, eolici di piccola taglia, impianti termici, pompe di calore, microcogenerazione, impianti di accumulo fino a 10 MW, elettrolizzatori fino a 10 MW e varie opere connesse. Il regime esclude però interventi su beni culturali, aree protette e siti Natura 2000, per i quali è richiesto un parere paesaggistico.
Come funziona la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)?
La PAS si applica agli interventi indicati nell’Allegato B e prevede la presentazione del progetto tramite SUER. Vale il principio del silenzio-assenso dopo 20 giorni, salvo sospensione per integrazioni documentali richieste dal Comune. La PAS decade se i lavori non iniziano entro un anno o non si concludono entro tre anni.
Quando è necessaria l’Autorizzazione Unica (AU)?
È richiesta per gli interventi dell’Allegato C e comprende tutte le valutazioni e i pareri necessari, incluse eventuali VIA. Prevede una conferenza di servizi con termine massimo di 120 giorni. Per impianti in aree idonee il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante.
Cosa sono le “aree idonee” e come cambiano con le nuove norme?
Il D.L. 175/2025 trasferisce nel Testo Unico tutta la disciplina delle aree idonee, definendole per impianti fotovoltaici, a terra, di biometano e offshore. Sono incluse aree industriali, infrastrutturali, agricole con limiti di occupazione del suolo, edifici, invasi idrici e siti UNESCO. Per queste aree sono previsti regimi amministrativi semplificati.
Che cosa sono le zone di accelerazione?
Sono porzioni di territorio individuate da Regioni e Province entro il 21 febbraio 2026, selezionate tra le aree idonee, dove l’iter autorizzativo è particolarmente veloce. Hanno priorità aree artificiali, industriali, degradate, parcheggi, siti agricoli, discariche e zone già sede di impianti rinnovabili.
Quali sanzioni prevede il Testo Unico FER?
Sono previste sanzioni per impianti realizzati senza Autorizzazione Unica o PAS, o in difformità rispetto ai titoli rilasciati. Gli importi variano in base alla potenza dell’impianto e possono arrivare fino a 150.000 euro. Sono previste ulteriori sanzioni per violazioni relative a impianti in zone agricole e per frazionamenti artificiosi delle aree.
Come vengono ripartiti gli obiettivi regionali fino al 2030?
Il nuovo Allegato C-bis assegna a ogni Regione una quota minima di potenza rinnovabile da raggiungere entro il 2030. La potenza conteggiata include impianti nuovi, potenziati o riattivati. Per gli impianti offshore la ripartizione avviene tra regione costiera e regione di connessione, mentre geotermia e idroelettrico usano parametri di equiparazione aggiornati dal GSE.
In quali casi vale il silenzio-assenso?
Il silenzio-assenso opera nella PAS (20 giorni) e nell’autorizzazione paesaggistica per interventi in edilizia libera (30 giorni), salvo parere negativo della Soprintendenza. Oltre tali termini, l’assenso si considera acquisito senza prescrizioni.
Articolo tratto da Biblus Acca