Come noto, l’art. 18 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che: “ogni due anni il comitato di cui all’articolo 14 deve provvedere alla revisione dell’albo, per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio”.
A sua volta, il D.M. 109/2023, all’art. 6 co. 2, prevede che: “a tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione”.
Nei giorni scorsi si è tenuta la revisione biennale dell’albo, constatando una seria diminuzione degli iscritti, per via del fatto che molti professionisti non hanno presentato la suddetta domanda di conferma.
Vi è la concreta eventualità che molti dei professionisti che non hanno provveduto a presentare la domanda di conferma, e che verranno quindi dichiarati decaduti, abbiano omesso di provvedere, malgrado il tempestivo avviso da parte della Cancelleria, per dimenticanza e/o per mancata conoscenza delle nuove regole, introdotte dal D.M. citato.
I professionisti decaduti, ma interessati a mantenere la partecipazione all’Albo, a ripresentare domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione all’uopo necessaria, rammentando che la presentazione della domanda può aver luogo nelle due seguenti finestre temporali: 1 settembre – 31 ottobre e 1 marzo 30 aprile di ogni anno.
In secondo luogo, si rammenta a tutti gli iscritti agli Ordini, Collegi, CCIAA, le suddette finestre temporali, laddove interessati ad entrare a far parte dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio e all’Albo dei periti del Tribunale di Rovigo.