Tratto da una pubblicazione di Biblus acca
Ecobonus 2027 edilizia: tutte le novità della legge di bilancio 2027. Stop ai limiti differenziati di spesa e detrazione. Confermata la detrazione maggiorata del 50%
L’Ecobonus è la detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006) ed è disciplinata dall’art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) richiamato nel nuovo Testo Unico delle Imposte nell’articolo 372.
L’obiettivo principale dell’Ecobonus, sin dalla sua istituzione, è stato quello di incentivare interventi per la riduzione del consumo energetico e il miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio, dalla coibentazione ai nuovi pavimenti, dalla sostituzione delle finestre o degli infissi all’installazione di pannelli solari, e all’aggiornamento degli impianti di climatizzazione invernale.
Con la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus ha subito – rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2024 – una drastica revisione della percentuale di detrazione ammessa e l’esclusione di una significativa voce di spesa: le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto.
Con la Legge di Bilancio 2027 (facendo fede al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e bollinato), l’Ecobonus perde anche i limiti differenziati di spesa e detrazione. Il nuovo articolo 360-ter prevede per il 2027 un limite complessivo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare e, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Si supera così la precedente struttura basata su massimali differenziati a seconda della tipologia di intervento.
In questo articolo analizziamo in dettaglio le caratteristiche dell’Ecobonus (soggetti destinatari, interventi ammessi, detrazioni previste) e le opportunità offerte dall’agevolazione.
Tabella riassuntiva Ecobonus: come cambia dal 2027
| Interventi | Limite di spesa o detrazione fino al 31 dicembre 2026 | Limite di spesa dal 1° gennaio 2027 | Aliquota 2024 | Aliquota 2025-2026 | Aliquota 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto e posa in opera delle schermature solari | 60.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 50% | 50% abitazione principale / 36% altri casi | 50% abitazione principale / 36% altri casi |
| Sostituzione di finestre comprensive di infissi | 60.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 50% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia | 30.000 € di detrazione | Non espressamente richiamati dal nuovo art. 360-ter | 65% | 50% / 36% | Da chiarire sulla base del testo definitivo |
| Sistemi ibridi: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione | 30.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Generatori d’aria calda a condensazione | 30.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore | 30.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 30.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 50% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Caldaie uniche alimentate a combustibili fossili | 30.000 € di detrazione fino al 2024 | Escluse | nei casi previsti dalla disciplina 2024 | Escluse dal 2025 | Escluse |
| Interventi sull’involucro: strutture opache verticali, orizzontali e inclinate | 60.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa* | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Riqualificazione energetica globale dell’edificio | 100.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 € di detrazione | 96.000 € di spesa | 65% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Building automation | secondo i limiti e requisiti previsti dalla disciplina vigente | 96.000 € di spesa | secondo disciplina 2024 | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Parti comuni condominiali: interventi sull’involucro con incidenza >25% della superficie disperdente lorda | 40.000 € di spesa × unità immobiliare | 40.000 € di spesa × unità immobiliare | 70% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Parti comuni condominiali: involucro >25% + qualità media della prestazione energetica | 40.000 € di spesa × unità immobiliare | 40.000 € di spesa × unità immobiliare | 75% | 50% / 36% | 50% / 36% |
| Interventi congiunti Ecobonus + Sismabonus: passaggio a 1 classe di rischio inferiore | 136.000 € di spesa × unità immobiliare | Regime speciale non riproposto | 80% | 50% / 36%** | Disciplina autonoma non prevista |
| Interventi congiunti Ecobonus + Sismabonus: passaggio a 2 classi di rischio inferiori | 136.000 € di spesa × unità immobiliare | Regime speciale non riproposto | 85% | 50% / 36%** | Disciplina autonoma non prevista |
* Per il 2027 il nuovo art. 360-ter distingue il limite generale di 96.000 euro per unità immobiliare dal limite di 40.000 euro × numero delle unità immobiliari per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
** Per le spese 2025-2026 le precedenti aliquote maggiorate dell’80% e dell’85% non trovano più applicazione; resta tuttavia rilevante, fino al 31 dicembre 2026, la disciplina speciale dell’intervento combinato e il relativo limite di 136.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2027, secondo il testo bollinato della Legge di Bilancio 2027 approvato il 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri, la disciplina dell’Ecobonus viene riordinata nel nuovo art. 360-ter del D.Lgs. 117/2026:
- restano le aliquote del 36%, elevate al 50% per l’abitazione principale;
- vengono superati i vecchi massimali differenziati, sostituiti da 96.000 euro per unità immobiliare e 40.000 euro × unità per le parti comuni;
- il nuovo art. 360-ter contiene un elenco espresso degli interventi agevolabili;
- pompe di calore autonome e geotermico non sono più richiamati espressamente;
- resta l’esclusione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
- non viene riproposto il regime speciale dell’Ecobonus + Sismabonus combinato con plafond da 136.000 euro per unità.
In poche parole: nel 2027 non cambiano tanto le aliquote, quanto la struttura dell’agevolazione, i massimali e il perimetro degli interventi ammessi.
Riqualificazione energetica globale
È agevolata la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, comprese le parti comuni degli edifici condominiali e gli interventi che interessano tutte le unità immobiliari del condominio.
L’intervento deve conseguire un valore del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di riferimento individuati dalla normativa richiamata dal nuovo art. 360-ter.
Interventi sull’involucro edilizio
Sono agevolate le spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici o singole unità immobiliari riguardanti le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro.
Per la specifica fattispecie prevista dalla norma, tali superfici devono interessare oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare e devono rispettare i requisiti di trasmittanza termica prescritti.
Rientrano quindi, nel rispetto dei requisiti previsti, gli interventi sulle strutture opache quali:
- pareti esterne;
- coperture;
- pavimenti;
- altre strutture opache che delimitano il volume climatizzato.
Gli interventi sulle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate devono interessare elementi che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, il terreno o ambienti non climatizzati e devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica previsti dal D.M. 6 agosto 2020 e dal D.M. 26 giugno 2015.
Pannelli solari per la produzione di acqua calda
Sono agevolate le spese relative all’installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda:
- per usi domestici;
- per usi industriali;
- per piscine;
- per strutture sportive;
- per case di ricovero e cura;
- per istituti scolastici;
- per università.
Impianti di climatizzazione invernale
Il nuovo art. 360-ter comprende le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A, nei casi consentiti dalla disciplina e in particolare nell’ambito delle configurazioni espressamente contemplate dalla norma;
- caldaie a condensazione almeno in classe A abbinate alla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
- apparecchi ibridi, costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal produttore per funzionare in abbinamento;
- generatori d’aria calda a condensazione.
Sono tuttavia escluse in ogni caso dalla detrazione le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Di conseguenza, la semplice appartenenza di una caldaia a condensazione alla classe A non rende di per sé agevolabile l’intervento se si tratta di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.
Le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia devono rispettare i requisiti prestazionali previsti dal D.M. 6 agosto 2020, con riferimento ai valori di efficienza energetica e alle condizioni tecniche previste per la specifica tecnologia.
Scaldacqua a pompa di calore
Sono agevolate le spese sostenute per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Finestre comprensive di infissi
È agevolata la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i valori di trasmittanza termica previsti dalla normativa richiamata dall’art. 360-ter.
Per gli interventi avviati dal 6 ottobre 2020, i valori di trasmittanza termica devono rispettare i limiti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015.
Schermature solari
Le schermature solari devono rientrare tra quelle individuate dall’Allegato M al D.Lgs. 311/2006 e devono:
- essere applicate a protezione di una superficie vetrata;
- essere installate all’interno, all’esterno o integrate nella superficie finestrata;
- essere solidali con l’involucro edilizio;
- essere mobili;
- rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud, mentre sono esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. Per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti.
Il fattore di trasmissione solare totale gₜₒₜ, determinato secondo la UNI EN 14501, deve essere inferiore o uguale a 0,35 nei casi previsti.
Micro-cogeneratori
È agevolato l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
I micro-cogeneratori devono garantire un risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 20%, calcolato secondo l’Allegato III al D.M. 4 agosto 2011.
Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti si applicano inoltre le disposizioni del D.M. 16 marzo 2017.
Generatori di calore alimentati da biomassa
Sono comprese le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
I generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di rendimento e di emissione previsti dal D.M. 6 agosto 2020 e dalla normativa tecnica e ambientale applicabile.
Interventi sulle parti comuni condominiali
Sono agevolati gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, a condizione che venga conseguita almeno la qualità media prevista dal D.M. 26 giugno 2015.
Per questi interventi il limite complessivo è pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il nuovo regime non ripropone le precedenti aliquote differenziate del 70% e del 75%: anche agli interventi condominiali si applicano le aliquote generali del 36% o del 50%, a seconda delle condizioni previste dalla norma.
Building automation
Sono agevolate le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali destinati al controllo da remoto degli impianti di:
- riscaldamento;
- produzione di acqua calda;
- climatizzazione delle unità abitative.
I dispositivi devono consentire:
- la verifica dei consumi energetici attraverso la fornitura periodica dei dati;
- la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti;
- il controllo della temperatura di regolazione;
- l’accensione e lo spegnimento da remoto;
- la programmazione settimanale degli impianti.
Pompe di calore e geotermico: cosa cambia dal 2027
Un elemento da evidenziare riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Queste fattispecie rientrano espressamente nel perimetro dell’Ecobonus valido fino al 31 dicembre 2026.
Il nuovo art. 360-ter, invece, non le richiama autonomamente nell’elenco degli interventi agevolati per il 2027.
La pompa di calore viene espressamente menzionata dal nuovo testo:
- negli apparecchi ibridi, nei quali è integrata con una caldaia a condensazione;
- negli scaldacqua a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Nel testo della norma non compare invece un autonomo richiamo alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con pompa di calore ad alta efficienza né agli impianti geotermici a bassa entalpia.
Si tratta quindi di una delle principali differenze tra il perimetro dell’Ecobonus 2026 e quello delineato per il 2027, ferma restando la possibilità di modifiche nel corso dell’iter parlamentare e la necessità di coordinare la nuova disposizione con le relative norme attuative.
Quali interventi sono agevolabili con Ecobonus 2026?
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 continua ad applicarsi la disciplina dell’Ecobonus prevista dall’art. 14 del D.L. 63/2013 e dalle disposizioni che, nel corso degli anni, ne hanno progressivamente ampliato il campo di applicazione.
Per il 2026 l’agevolazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute, elevata al 50% quando le spese sono sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Le nuove aliquote si applicano alle diverse categorie di intervento agevolabili, comprese quelle che fino al 2024 beneficiavano di aliquote specifiche del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%.
Restano invece applicabili, fino al 31 dicembre 2026, i limiti di spesa o di detrazione propri delle singole tipologie di intervento, previsti dalla disciplina previgente.
La detrazione continua a essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Riqualificazione energetica globale
È agevolata la riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti, ossia l’insieme sistematico di interventi che consente di conseguire un miglioramento complessivo della prestazione energetica dell’edificio.
La disciplina previgente riconosce per questa fattispecie una detrazione massima di 100.000 euro.
Rientrano nella riqualificazione globale tutti gli interventi che, considerati nel loro complesso, consentono di raggiungere il livello di prestazione energetica richiesto dalla normativa.
Interventi sull’involucro edilizio
Sono agevolabili gli interventi realizzati su edifici esistenti, parti di edifici o singole unità immobiliari riguardanti le strutture opache verticali, orizzontali e inclinate, quali:
- pareti esterne;
- coperture;
- pavimenti;
- strutture che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o verso il terreno.
Gli interventi sulle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate devono interessare elementi che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, il terreno o ambienti non climatizzati e devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica previsti dal D.M. 6 agosto 2020 e dal D.M. 26 giugno 2015.
Per tali interventi la disciplina previgente prevede una detrazione massima di 60.000 euro.
Finestre comprensive di infissi
È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i valori di trasmittanza termica previsti dalla normativa.
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi esistenti e deve determinare il miglioramento delle caratteristiche termiche dell’involucro.
Per gli interventi avviati dal 6 ottobre 2020, i valori di trasmittanza termica devono rispettare i limiti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015.
Per questa tipologia di intervento resta applicabile il limite previsto dalla disciplina previgente, pari a 60.000 euro di detrazione massima.
Pannelli solari per la produzione di acqua calda
Sono agevolate le spese sostenute per l’installazione di pannelli o collettori solari termici destinati alla produzione di acqua calda:
- per usi domestici;
- per usi industriali;
- per piscine;
- per strutture sportive;
- per case di ricovero e cura;
- per istituti scolastici;
- per università.
Per tali interventi continua ad applicarsi il limite di 60.000 euro di detrazione massima.
Schermature solari
Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina.
Le schermature solari devono rientrare tra quelle individuate dall’Allegato M al D.Lgs. 311/2006 e devono essere:
- essere applicate a protezione di una superficie vetrata;
- essere installate all’interno, all’esterno o integrate nella superficie finestrata;
- essere solidali con l’involucro edilizio;
- essere mobili;
- rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud, mentre sono esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. Per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti.
Il fattore di trasmissione solare totale gₜₒₜ, determinato secondo la UNI EN 14501, deve essere inferiore o uguale a 0,35 nei casi previsti.
Per questa tipologia di intervento resta applicabile il limite di 60.000 euro di detrazione massima.
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici
Fino al 31 dicembre 2026 resta agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore ad alta efficienza.
Sono inoltre agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.
Queste fattispecie fanno parte del perimetro dell’Ecobonus valido fino al 2026 e devono quindi essere mantenute nell’elenco degli interventi agevolabili per tale annualità.
Le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia devono rispettare i requisiti prestazionali previsti dal D.M. 6 agosto 2020, con riferimento ai valori di efficienza energetica e alle condizioni tecniche previste per la specifica tecnologia.
Per tali interventi continua ad applicarsi il limite di 30.000 euro di detrazione massima.
Scaldacqua a pompa di calore
È agevolabile la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Anche per questa fattispecie resta applicabile il limite di 30.000 euro di detrazione massima previsto dalla disciplina previgente.
Sistemi ibridi
Sono agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi assemblati in fabbrica, costituiti da:
- pompa di calore;
- caldaia a condensazione;
ed espressamente concepiti dal produttore per funzionare in abbinamento tra loro.
Il sistema ibrido costituisce una fattispecie distinta rispetto alla caldaia unica alimentata a combustibili fossili e continua a rientrare nel perimetro dell’Ecobonus.
Generatori d’aria calda a condensazione
Restano agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Caldaie a combustibili fossili: esclusione dal 2025
Per le spese sostenute nel 2026 non sono più agevolabili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’esclusione opera anche nel caso in cui la caldaia a condensazione appartenga alla classe A di prodotto.
La sola efficienza energetica dell’apparecchio non è quindi sufficiente a rendere agevolabile l’intervento se si tratta di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili.
Restano invece distintamente agevolabili, nei casi previsti:
- i sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- i generatori d’aria calda a condensazione;
- gli altri sistemi espressamente ammessi dalla disciplina.
Generatori di calore alimentati da biomassa
È agevolabile l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
I generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di rendimento e di emissione previsti dal D.M. 6 agosto 2020 e dalla normativa tecnica e ambientale applicabile.
Per questa tipologia di intervento continua ad applicarsi il limite di 30.000 euro di detrazione massima previsto dalla disciplina previgente.
Micro-cogeneratori
Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
I micro-cogeneratori devono garantire un risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 20%, calcolato secondo l’Allegato III al D.M. 4 agosto 2011.
Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l’esercizio degli impianti si applicano inoltre le disposizioni del D.M. 16 marzo 2017.
Per questa fattispecie resta applicabile il limite di 100.000 euro di detrazione massima.
Building automation
Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di:
- riscaldamento;
- produzione di acqua calda;
- climatizzazione.
I dispositivi devono consentire almeno:
- la verifica dei consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati;
- la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti;
- il controllo della temperatura di regolazione;
- l’accensione e lo spegnimento da remoto;
- la programmazione settimanale degli impianti.
Trasformazione e contabilizzazione degli impianti
Nell’ambito degli interventi sugli impianti termici, restano agevolabili, quando ricorrono le condizioni previste:
- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione individuale del calore;
- le opere necessarie alla messa a punto del sistema di distribuzione e regolazione connesse agli interventi agevolati.
Non è invece agevolabile la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Interventi sulle parti comuni condominiali
Fino al 31 dicembre 2026 restano agevolabili gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Rientrano, in particolare:
- gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano una superficie superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media prevista dalla normativa.
Le vecchie aliquote del 70% e del 75% non si applicano alle spese sostenute nel 2026, sostituite dalle aliquote generali del 36% e del 50%.
Restano invece applicabili i limiti di spesa propri di queste fattispecie, pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Interventi combinati Ecobonus-Sismabonus
Fino al 31 dicembre 2026 resta inoltre rilevante la disciplina degli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente:
- alla riduzione del rischio sismico;
- alla riqualificazione energetica.
Le precedenti aliquote dell’80% e dell’85% non si applicano alle spese sostenute nel 2026, ma resta il relativo limite di spesa di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il limite resta quindi distinto rispetto a quello ordinario previsto per gli interventi esclusivamente energetici sulle parti comuni.
Spese connesse agli interventi
Oltre al costo degli impianti, dei materiali e dei componenti, possono essere agevolate anche le spese direttamente necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese:
- le prestazioni professionali necessarie alla progettazione;
- le spese per asseverazioni e certificazioni energetiche;
- le spese per la direzione dei lavori;
- le opere edilizie strettamente funzionali all’intervento energetico;
- le opere necessarie alla posa e alla sostituzione degli impianti;
- le opere necessarie alla messa a punto e all’adeguamento del sistema di distribuzione;
- le spese connesse alla realizzazione di nuovi elementi edilizi quando strettamente funzionali all’intervento agevolato.
Le spese ammissibili e i relativi requisiti tecnici sono individuati dal D.M. 6 agosto 2020 e dai vademecum ENEA riferiti alle singole tipologie di intervento.
Ecobonus 2026: un sistema ancora basato su regole stratificate
Il regime valido fino al 31 dicembre 2026 mantiene una struttura derivante dalla stratificazione di numerose disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Il perimetro dell’agevolazione non deriva infatti da un unico elenco organico, ma dall’integrazione tra la legge 296/2006, l’art. 14 del D.L. 63/2013 e le successive disposizioni che hanno progressivamente introdotto nuove tipologie di intervento, tra cui:
- schermature solari;
- impianti a biomassa;
- building automation;
- micro-cogeneratori;
- sistemi ibridi;
- agevolazioni rafforzate per interventi condominiali;
- interventi combinati Ecobonus-Sismabonus.
Per il 2025 e il 2026 il legislatore è intervenuto soprattutto sulle aliquote, uniformandole al 36% e al 50% per l’abitazione principale, ma senza eliminare la struttura storica dei limiti.
Di conseguenza, nel 2026 continuano a convivere:
- limiti massimi di detrazione, come 30.000, 60.000 o 100.000 euro;
- limiti massimi di spesa, come 40.000 euro per unità negli interventi condominiali;
- il limite speciale di 136.000 euro per unità per gli interventi congiunti Ecobonus-Sismabonus.
È proprio questa struttura frammentata che il nuovo art. 360-ter previsto per il 2027 mira a riordinare.
Il passaggio dal 2026 al 2027 non rappresenta quindi una semplice modifica delle aliquote: il nuovo sistema punta a sostituire la precedente stratificazione con una disciplina più unitaria, introducendo un elenco espresso degli interventi agevolati e un nuovo sistema di limiti di spesa.
Quali sono le aliquote Ecobonus 2027?
Per le spese sostenute nel 2027, l’Ecobonus prevede per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile effettuati sia su edifici unifamiliari sia nei condomini:
- un’aliquota ordinaria del 36%, elevata al 50% nei casi previsti per l’abitazione principale
- da ripartire in 10 rate annuali di pari importo;
- con un limite complessivo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare e, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
Fino al 2026 l’Ecobonus mantiene limiti diversi in funzione della tipologia di intervento, espressi in alcuni casi come detrazione massima e in altri come spesa massima agevolabile.
Dal 2027 il nuovo art. 360-ter introduce invece una struttura più uniforme:
- 96.000 euro di spesa per unità immobiliare;
- 40.000 euro per unità immobiliare per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Vengono quindi superati, per le spese 2027, i tradizionali massimali differenziati di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione legati alle singole categorie di intervento.
Il riordino non riguarda quindi soltanto le aliquote, ma modifica sia il perimetro degli interventi espressamente agevolati sia il meccanismo di determinazione del limite massimo della detrazione.
Da non trascurare altri due paletti espressamente previsti dalla norma:
- se i lavori sono la prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, le spese già agevolate negli anni precedenti concorrono al limite;
- l’agevolazione fiscale si calcola sull’importo rimasto a carico del contribuente entro il limite complessivo di spesa (ad esempio, il Sismabonus si calcola sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione).
▼Ecobonus, i tagli previsti dalle ultime leggi di bilancio
Chi può richiedere l’Ecobonus 2027?
Possono richiedere il bonus tutti i soggetti residenti e non residenti in Italia, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che effettuano interventi di riqualificazione energetica su immobili esistenti, detenuti in base ad un titolo idoneo.
Sono ammessi dunque soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d’impresa e soggetti IRES che sostengono effettivamente le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- locatario o comodatario;
- familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa e per persone fisiche);
- utilizzatore in leasing.
In caso di leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è commisurata alle spese sostenute dal concedente, a prescindere dai canoni di leasing addebitati. Gli adempimenti devono essere assolti
dall’utilizzatore e il concedente deve fornire la documentazione che attesti la fine dell’intervento e l’ammontare delle spese sostenute (non occorre pagare con bonifico «parlante»).
Su quali edifici si può chiedere l’Ecobonus 2027?
L’Ecobonus è ammesso sulle unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali (risoluzione 34/2020).
Ammessi anche gli interventi su edifici accatastati come F/2 (unità collabenti), F/4 (unità in corso di definizione) e F/3 (unità in corso di costruzione solo se derivanti da precedente
accatastamento ad es. in F/2).
È possibile fruire della detrazione:
- nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente qualificati come ristrutturazione edilizia (art. 3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001) e non come nuova costruzione;
- in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente.
Ecobonus per le imprese
Le imprese possono agevolare con l’Ecobonus gli interventi effettuati su:
- Beni strumentali
- Beni merce (fabbricati destinati alla vendita)
- Beni iscritti a patrimonio (es. abitazioni locate)
Ecobonus per le parti condominiali
Le regole previste per il Bonus Ristrutturazione riguardo agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali valgono anche per l’Ecobonus.
Sono agevolati gli interventi:
- su involucro con incidenza >25% della superficie disperdente lorda;
- quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26/06/2015.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
I condomini minimi (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
In questo caso, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o altro titolo abilitativo edilizio, ove necessario, oppure la documentazione utile a dimostrare la data di inizio dei lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (art.8 D.M. 06/08/2020); il professionista risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; soltanto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
- la certificazione energetica dell’edificio prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, quando richiesta dalla Regione o dall’ente locale;
- negli altri casi, l’attestato di qualificazione energetica, predisposto e asseverato da un professionista abilitato;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (dati del beneficiario, intervento, importo utilizzato per il bonus) da inviare ad ENEA.
È consigliato conservare la documentazione elencata, unitamente:
- alla documentazione relativa alla trasmissione telematica dei dati all’ENEA;
- alle fatture, le ricevute fiscali e la documentazione comprovante le spese sostenute;
- alle ricevute dei pagamenti effettuati secondo le modalità previste dalla normativa applicabile;
- per gli interventi sulle parti comuni condominiali, alla documentazione relativa alle deliberazioni assembleari e alla ripartizione delle spese.
Per lavori avviati dal 28.05.2022 e importo superiore a 70.000 euro, è necessaria l’indicazione nel contratto e in fattura dell’applicazione dei CCNL edili (art.1, co.43-bis, L 234/2021); per lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 1.01.2023 è richiesta Attestazione SOA dell’impresa esecutrice (art.10-bis D.L. 21/2022 – L 51/2022).
Certificazione energetica e attestato di qualificazione energetica
Il contribuente deve acquisire:
- la certificazione energetica dell’edificio, quando prevista dalla normativa regionale o locale;
- negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica redatto e asseverato da un professionista abilitato.
L’attestato deve riportare, tra gli altri elementi, i fabbisogni di energia primaria di calcolo, i valori massimi ammissibili previsti dalla normativa e l’indicazione degli eventuali interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare.
L’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006);
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.
Le spese sostenute per la certificazione energetica o per l’attestato di qualificazione energetica rientrano tra quelle ammesse alla detrazione.
Quando l’attestato di qualificazione energetica non è richiesto
L’attestato di qualificazione energetica non è richiesto per:
- l’installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, sistemi ibridi o generatori d’aria calda a condensazione nei casi previsti dall’art. 360-ter;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi nelle singole unità immobiliari.
Per tali interventi restano comunque fermi gli altri requisiti tecnici e documentali previsti per l’accesso all’Ecobonus.
APE e AQE: quando servono per l’Ecobonus?
Ai fini dell’Ecobonus 2027 occorre distinguere dunque tra attestato di qualificazione energetica (AQE) e attestato di prestazione energetica (APE).
In generale, il contribuente deve acquisire la certificazione energetica dell’edificio prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 quando richiesta dalla normativa regionale o locale; negli altri casi è richiesto l’AQE, predisposto e asseverato da un professionista abilitato.
L’AQE non è però richiesto per:
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- determinati interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- sostituzione di finestre comprensive di infissi nelle singole unità immobiliari.
Per alcuni interventi, inoltre, è richiesto specificamente l’APE redatto secondo il D.M. 26 giugno 2015:
- gli interventi sull’involucro edilizio relativi alle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
- gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, per i quali deve essere conseguita almeno la qualità media prevista dal D.M. 26 giugno 2015.
Per questi interventi, quindi, la sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso all’Ecobonus deve essere asseverata dal professionista mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio.
L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni.
Per l’Ecobonus è richiesta la relazione ex legge 10/1991?
Sulla base delle indicazioni ufficiali dell’agenzia delle Entrate e dell’Enea, la relazione tecnica ex legge 10/1991 non è richiesta per gli interventi di risparmio energetico agevolati con Ecobonus, a meno che essi non rientrino nei casi previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica che insistono sul sistema involucro-impianto).
Per l’Ecobonus sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese?
Dal 2022 – come previsto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) poi integrato nella Legge di Bilancio 2022 – per tutti i bonus edilizi che comportano detrazioni fiscali è obbligatoria l’asseverazione di congruità dei prezzi solo se si esercita l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’asseverazione della congruità dei prezzi o il visto di conformità non sono pertanto obbligatori se si porta la spesa in detrazione diretta in dichiarazione dei redditi
L’attestazione della congruità delle spese, invece, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Guida fiscale 2026 all’Ecobonus dell’Agenzia delle Entrate
La guida, aggiornata a giugno 2026, fornisce tutte le indicazioni utili per gestire in piena regola la detrazione.
Segnaliamo, in particolare, le tabelle con
Comunicazione ad Enea dei lavori Ecobonus
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Per gli interventi condominiali la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal D.M. 26/06/2015.
Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Qui trovi ulteriori notizie su Bonus edilizi: come fare la comunicazione a Enea
Sul sito dell’Enea è consultabile una pagina web con le risposte ai quesiti più comuni in merito alla procedura di trasmissione della documentazione. Tra le altre cose viene chiarito che all’Enea non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB (https://detrazionifiscali.enea.it/).
La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.
Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
Vademecum ENEA per gli interventi Ecobonus (2026)
ENEA ha pubblicato 13 vademecum Ecobonus, tutti datati 23 settembre 2026 per interventi relativi a riqualificazione globale, Bonus Facciate, parti comuni condominiali, coibentazione delle strutture, serramenti e infissi, schermature solari, collettori solari termici, generatori a biomassa, caldaie a condensazione e generatori ad aria a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori e building automation.
Ogni vademecum è organizzato nelle quattro sezioni “Informazioni generali”, “Requisiti tecnici dell’intervento”, “Spese ammissibili” e “Documentazione necessaria” e tiene conto delle modifiche introdotte ai requisiti tecnici per i sistemi incentivati introdotti dal D.Lgs. 5/2026.
Come pagare le spese detraibili con l’Ecobonus
I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale parlante, da cui risulti: causale del versamento; C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione); partita IVA dell’impresa beneficiaria del bonifico; C.F. del condominio e dell’amministratore o del condomino che provvede al pagamento.
In caso di bonifico «incompleto» (SENZA riferimento normativo, CF ordinante e PI del beneficiario) si decade dall’agevolazione, salva la possibilità per il contribuente di ripetere il pagamento dei lavori, tramite un nuovo bonifico contenente tutte le informazioni richieste dalla norma (R.M. 55/E/2012).
Se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente non decade se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale questa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF o al professionista o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria (CM 17/E/2023)
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa non è prevista una specifica modalità di pagamento obbligatoria.
Materiali d’archivio: le detrazioni Ecobonus fino al 31/12/2024
L’Ecobonus 2024 presenta delle aliquote differenti, che vengono attuate in base alla tipologia dei lavori svolti.
Vediamo nel dettaglio tutte le possibili detrazioni previste per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
Ecobonus 2024 al 50%: spese ammesse
Gli interventi che rientrano nell’Ecobonus 50% sono:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari – Detrazione massima: 60mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno pari alla classe A – Detrazione massima: 30mila euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – Detrazione massima: 30mila euro.
Ecobonus 2024 al 65%: spese ammesse
Rientrano nell’Ecobonus 65%, in relazione alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria – Detrazione massima prevista: 100mila euro;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) – Detrazione massima prevista: 60mila euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali – Detrazione massima prevista: 60mila euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, se accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione – Detrazione massima prevista: 30mila euro;
- la sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore – Detrazione massima prevista: 30mila euro;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti – Detrazione massima prevista: 100mila euro;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti – Detrazione massima prevista: 15mila euro.
Ecobonus 2024 al 70% e 75%: spese ammesse
Per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 l’Ecobonus 2024 spetta:
- nella misura del 70% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- nella misura del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ecobonus all’80% e 85% per interventi congiunti: spese ammesse
Per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 l’Ecobonus 2024 spetta:
- nella misura del 80% per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore; - nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Super-Ecobonus al 65/70%: spese ammesse
Il Super-EcoBonus spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica considerati “trainanti” e per ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (“trainati”).
Per fruire del SuperEcoBonus l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La detrazione Super-Ecobonus spetta nella misura del:
- 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ma già avviate al 15 ottobre 2024.
Possono fruire del Super-EcoBonus i soli interventi finalizzati all’efficientamento energetico effettuati:
- dai condomini;
- da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini);
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.
Per saperne di più su interventi e tetti di spesa ammessi, leggi l’approfondimento sul Superbonus 2024.
Detrazioni Ecobonus 2024: la tabella sinottica ENEA
| Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione |
|---|---|
| SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A | 50% |
| RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI | 65% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 70% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) | 75% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
Ecobonus e Cessione del credito
Il blocco del D.L. 11/2023
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 121 del D.L. 34/2020, che è stato sottoposto a numerose modifiche. Si è passati da una cessione libera nei confronti di più cessionari a una cessione limitata fino a un massimo di 5, fino ad arrivare al blocco sostanziale di tale meccanismo dovuto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 11/2023.
Attualmente è possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura solo se entro il 16 febbraio 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta del decreto blocca cessioni) risultino presentate la CILA-S, la delibera assembleare e solo se sono rispettate le nuove norme imposte dal D.L. 39/2024. In caso contrario sarà possibile optare solo per la detrazione diretta.
Il blocco del D.L. 39/2024
Il D.L 39/2024 introduce importanti restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia e abolisce le poche deroghe ancora concesse in materia di cessione del credito e sconto in fattura.
Queste le misure previste:
- stop dal 30 marzo allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus (salvi solo i lavori già avviati e gli interventi in zone colpite dal sisma);
- stop alla remissione in bonis (termine ultimo per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito fissato al 4 aprile 2024).
Quindi:
- i soggetti che entro il 16 febbraio 2023 hanno presentato la CILA-S e la delibera assembleare ma prima del 29 marzo 2024 non hanno iniziato i lavori agevolati con i bonus edilizi, perdono automaticamente l’accesso alla cessione del credito con l’unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d’imposta;
- i soggetti che hanno rispettato le norme imposte dal D.L. 11/2023, e alla data del 29 marzo 2024 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024), risultano aver pagato la spesa sostenuta collegata ad una fattura, possono usufruire della cessione del credito e sconto in fattura.
Per tutti gli interventi successivi all’entrata in vigore della nuova norma, quindi dal 30 marzo 2024, viene eliminata la possibilità di ricorrere alle due formule, neppure nei casi in cui si configurino le fattispecie per le quali risultava ancora possibile esercitare le opzioni. Il D.L. 212/2023 le ammetteva in determinati casi per il bonus barriere architettoniche ed i lavori per enti del Terzo settore.