Comune di Rovigo – modifica reg. edilizio

Data:
1 Aprile 2011

Si comunica che con deliberazione di C.C. n. 22 del 24.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante parziale al P.R.G. che prevede tra l’altro  la modifica degli Artt. 25-26-35 del Regolamento Edilizio con l’introduzione dell’Art.26 bis- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONE IN QUOTA  relativo ai contenuti dell’Art.79 bis della L.R. 61/85 secondo il testo allegato. 

A seguito di tale deliberazione, e in ossequio a quanto indicato dall’Aulss 18 di Rovigo con nota del 2/03/2011, tale disposizione diventa immediatamente operativa per i titoli edilizi presentati dal 24/03/2011.

Invitiamo pertanto a tenere conto dei contenuti dell’Art.26 bis, con particolare riguardo alla documentazione da allegare al progetto edilizio e alle domande di Certificato di Agibilità.

Seguiranno le procedure di deposito ed i termini per eventuali osservazioni prima dell’approvazione definitiva della Variante ai sensi della L.R. 11/04.

ART. 26 bis- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONE IN QUOTA

Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che
riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici
esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio
attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo
abilitativo,alla denuncia d’inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, idonee
misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione,
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive.
La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del
permesso di costruire o impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di
inizio attività a costruire.
Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la
presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere
autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
Il comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle
misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva di cui al c.2 Art.6 del DPR 380/01,
come l’installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici,
eolici) di cui al capo 3 del D.Lgs n. 115/2008, e gli interventi di manutenzione straordinaria sul
tetto indicati all’art. 5 L n. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e
protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito
e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva
all’installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.
Modalità operative:
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti
servizi di prevenzione delle USL contestualmente all’espressione del parere sanitario nei casi
previsti dall’art. 5 DPR 380/2001. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli
interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione
delle USL, come indicato nell’art. art. 20 comma 1 DPR 380/2001, o soggetti a sola
comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista dell’opera, fatta salva la
possibilità dello stesso progettista di richiedere il parare preventivo ai preposti servizi di
prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.
Documentazione progettuale:
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala
appropriata, di norma 1:100 indicante, tra l’altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura,
con i criteri previsti dall’allegato al DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici saranno integrati con
idonea relazione tecnica.
Conteggio volumetrico:
Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell’accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati
come volumi tecnici ai sensi dell’Art.5 delle NTA con esclusione dalla percentuale massima
del 2% del volume, per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell’allegato al
DGR 2774 del 22/09/2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70). Tali disposizioni vanno ad
integrare quanto disposto da p1) Art.71 del presente Regolamento Edilizio.

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