Il Ministero dell’Interno ha pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011) il Decreto Ministeriale 5.8.2011 concernente “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno” che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori per i professionisti, come gli Ingegneri, che intendono iscriversi negli elenchi dei tecnici abilitati al rilascio dei certificati di prevenzione incendi.
Il Decreto introduce infatti l’obbligatorietà, oltre all’iscrizione nell’Albo professionale, del possesso dell’attestato di frequenza con esito positivo di un corso base di specializzazione di prevenzione incendi che dovrà avere una durata non inferiore a 120 ore ed i cui contenuti sono in via di definizione (con le precedenti norme, invece, i professionisti che avevano 10 anni di iscrizione nell’Albo potevano iscriversi automaticamente e senza dover svolgere alcun corso).
Sono dunque state abrogate tutte le precedenti, più favorevoli disposizioni che consentivano ai liberi professionisti una immediata abilitazione a questa attività.
Restano ovviamente valide tutte le iscrizioni sinora effettuate (molti sono gli Ingegneri che hanno approfittato delle precedenti, favorevoli norme), ma anche per loro arriva una stretta: entro i prossimi 5 anni dovranno frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata di almeno 40 ore.
Prevenzione Incendi – nuove regole di iscrizione
Data:
13 Settembre 2011