Dal 29 novembre 2011 tutte le società sia di persone che di capitali iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere obbligatoriamente dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
I soggetti obbligati alla comunicazione in questione sono:
le società di capitali e di persone (comprese le società semplici);
le società cooperative;
le società in liquidazione;
le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della citata norma, sono tenute a comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione nel medesimo Registro, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’utilizzo della PEC, in alternativa alla consueta raccomandata postale, rappresenta una grande opportunità in termini di efficienza e di risparmio economico per le imprese e per la Pubblica Amministrazione e consente una notevole semplificazione nella gestione dei processi.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3645/C, conferma che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 configurera’ l’illecito previsto dall’art. 2630 c.c. In capo al rappresentante legale della societa’, quindi, sara’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro. Tali importi, indicati come aggiornati dallo Statuto dell’Impresa in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potranno essere ridotti ad un terzo qualora la societa’ si ravveda nei successivi 30 gg.
La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione Unica” di cui all’art. 9 del D.L. 7/2007 al Registro delle Imprese.