Regolamento Certificazione Energetica – G.U. n. 149 del 27/06/2013

Data:
1 Luglio 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013, ed entra in vigore dal 12/07/2013, il D.P.R. 16/04/2013, n. 75, il nuovo ed atteso Regolamento che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
Il Regolamento in commento, che definisce i requisiti dei certificatori energetici, completa l’attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul risparmio energetico, già avviata con il D.P.R. 59/2009 (Regolamento recante metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici) e con il D.M. 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

In particolare il Regolamento prevede che possono svolgere l’attività di certificazione energetica:

  • tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
  • enti pubblici o organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
  • società di servizi energetica (ESCo).

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato 1, dovranno avere durata minima di 64 ore, e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre a livello regionale, dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.

Le nuove disposizioni si applicheranno a Regioni e Province autonome sprovviste di una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato sono tenute ad adeguare la propria normativa.

FONTI

DPR16042013-certificatori 

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

 
 

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Allegato: http://www.ordineingegnerirovigo.it/2013/07/01/regolamento-certificazione-energetica-g-u-n-149-del-27062013/fotocertificatori/

Allegato: http://www.ordineingegnerirovigo.it/2013/07/01/regolamento-certificazione-energetica-g-u-n-149-del-27062013/dpr16042013-certificatori/

Allegato: http://www.ordineingegnerirovigo.it/2013/07/01/regolamento-certificazione-energetica-g-u-n-149-del-27062013/dm16042013-impianti/

Allegato: fotocertificatori.jpg

Allegato: DM16042013-impianti.pdf

Allegato: DPR16042013-certificatori.pdf

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