OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN VIGORE DAL 01/01/2014

Data:
22 Luglio 2013

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, già adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013.

Il regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n.137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali).

L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorrerà dal 01/01/2014.

Formazione professionale continua: requisiti per l’esercizio della professione
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale). I CFP possono essere conseguiti:

  • con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
  • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si accreditano:

  • in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l’Ordine di provenienza;
  • in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
  • in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
  • in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Ai fini del conseguimento di CFP, sono riconosciute le attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento, ossia nel 2012.

Esonero dall’obbligo di aggiornamento
Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:

  • maternità o paternità, per un anno;
  • servizio militare volontario e servizio civile;
  • grave malattia o infortunio;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare.

Sanzioni
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

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