FORMAZIONE CONTINUA – PRECISAZIONI

Data:
14 Febbraio 2014

A seguito delle numerose richieste che pervengo all’Ordine in merito all’attribuzione di  crediti formativi CFP per attività già svolte nel 2013 o da svolgere, si riportano sinteticamente i criteri stabiliti dalla Norma (Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri  il 21/6/2013 in attuazione alle disposizioni del DPR 7/8/2012 n°137.).

L’ aggiornamento della competenza professionale continua dei  Professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri è divenuto obbligo dal 1/1/2014

Per lo svolgimento della professione è necessario possedere un valore minimo di crediti CFP pari a 30 (inizialmente sono accreditati 60 CFP e annualmente se ne perdono 30) che si acquisiscono mediante “Apprendimento non formale” cioè partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni, Conferenze, visite tecniche e stages formativi, od anche “Apprendimento informale” attività lavorativa-professionale e “Apprendimento formale” master, corsi universitari.

In particolare per “Apprendimento non formale” oggetto della maggior parte delle richieste:

 – Sono riconosciute le attività di formazione organizzate dagli Ordini territoriali in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico, ecc..(art.4)

 – Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, le attività di formazione organizzate da associazioni di iscritti agli  Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI….(art.4)

Pertanto la partecipazione a Corsi non organizzati da Ordini Professionali degli Ingegneri o da Soggetti riconosciuti dal CNI non dà diritto al conseguimento di Crediti Formativi Professionali CFP.

 Il Sito dell’Ordine verrà integrato con una pagina relativa alla formazione continua su cui saranno riportate tutte le informazioni ed iniziative in programma.