Niente contributo minimo soggettivo per chi ha redditi bassi
Un ulteriore passo avanti a favore degli iscritti in questo momento di crisi della professione. Inarcassa ha ottenuto dai ministeri vigilanti l’approvazione di un’importante modifica alRegolamento Generale di Previdenza, voluta per rispondere alle difficoltà dei tanti professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica negativa. Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.
“Una modifica normativa ad alto contenuto sociale – dichiara il Presidente Muratorio – che costituisce un’opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale”.
La nuova norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (art. 4 c. 3 RGP 2012). Sono esclusi i pensionati e i giovani professionisti, che già oggi versano importi ridotti e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero.
L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale completa.
A breve saranno disponibili sul sito informazioni complete riguardo all’applicazione della nuova norma e le modalità per esercitare la facoltà di deroga.
Approvate le modifiche al Regolamento Generale di Previdenza
I ministeri vigilanti lo scorso 26 marzo hanno approvato, oltre all’introduzione della deroga di versamento della contribuzione minima, altre importanti modifiche al Regolamento Generale di Previdenza, che riportiamo qui di seguito in breve:
- Pensione di Vecchiaia Unificata (art. 20 | RGP 2012 )
Poiché non è sempre vero l’assunto che la pensione retributiva è più generosa della pensione contributiva, per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (€10.854 nel 2014), ora è prevista l’applicazione del metodo di calcolo contributivo a tutta la vita lavorativa se più favorevole rispetto al pro-rata.
- Pensione Minima (art. 28 | RGP 2012 )
Per garantire gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime previdenziale e tutelare le fasce più deboli, la nuova norma – applicata alle anzianità maturate fino al 2012 – prevede il calcolo della pensione minima in forma pro-rata per chi rispetta il parametro ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e vanta almeno 50 anni d’età e 20 anni di contribuzione al 31.12.2012. (art. 28 RGP 2012)
- Pensioni di inabilità e invalidità (artt. 21 e 22 | RGP 2012 )
La domanda di pensione di inabilità e invalidità non può essere presentata da chi è già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (Tabella I del RGP 2012). Inoltre, i trattamenti d’invalidità vengono trasformati d’ufficio in trattamenti di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti della pensione ordinaria, salvo che la prestazione già in godimento sia di miglior favore.Il beneficio dell’anzianità contributiva aggiuntiva per la pensione di inabilità e invaliditàora viene riconosciuto per un periodo pari a quello che intercorre tra l’età al momento della domanda di inabilità o invalidità e l’età pensionabile ordinaria, nella misura massima di dieci anni.
A breve saranno disponibili sul sito gli aggiornamenti nelle sezioni dedicate, con informazioni complete e tutti i dettagli riguardo all’applicazione delle nuove norme.
Allegato: http://www.inarcassa.it/site/home/documento2465.html
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Allegato: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6098.html