ISCRITTI INARCASSA – DEROGA VERSAMENTO CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO 2015

Data:
20 Maggio 2015

Si ricorda che entro il prossimo  31 MAGGIO  è possibile richiedere la deroga dall’obbligo della contribuzione minima per il corrente anno 2015.

Per coloro che prevedono di conseguire nel 2015 un reddito professionale inferiore ad €uro 15.724 è possibile NON VERSARE il contributo soggettivo minimo (€uro 2.280,00) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto il prossimo dicembre 2016, dopo la presentazione della dichiarazione on-line dell’anno 2015.

La richiesta di deroga per l’anno in corso deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

Possono richiedere l’agevolazione tutti gli iscritti ad Inarcassa, esclusi i titolari di pensione e i giovani under 35, che già oggi beneficiano di riduzioni contributive.

Anche chi ha già in corso la rateizzazione bimestrale dei minimi 2015 può richiedere la deroga. In questo caso la rateizzazione decade e quanto già versato andrà in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità, e l’importo residuo, se dovuto, dovrà essere corrisposto il prossimo 30 settembre.

La deroga è utilizzabile per un massimo di 5 annianche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, e nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi assistenziali previsti da INARCASSA (maternità, sussidi, indennità temporanea, inabilità, mutui, finanziamenti).

Per questa ragione il contributo minimo integrativo (€uro 675,00) e il contributo di maternità (€uro 62,00) NON SONO DEROGABILI e vanno quindi versati entro le due scadenze previste (30 giugno e 30 settembre).

Potrete trovare maggiori informazioni sui requisiti richiesti, modalità di pagamento e sugli effetti della deroga alla pagina:

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo6553.html

Allegato: https://www.inarcassa.it/popso/

Allegato: https://www.inarcassa.it/site/home/articolo6553.html

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