Professionisti e partite Iva, arriva il nuovo Statuto dei lavoratori autonomi, con tutele e agevolazioni

Data:
9 Febbraio 2016

Il 28 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente disposizioni in materia di lavoro autonomo e di lavoro agile.

Maggiore garanzia, tutela e convenienza per i lavoratori autonomi: questo è l’obiettivo principale del ddl contenuto nello Statuto dei lavoratori autonomi approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2016.

Statuto dei lavoratori autonomi, misure in materia di lavoro autonomo

Le principali misure in materia di lavoro autonomo, contenute nella prima parte nel provvedimento, riguardano:

  • deducibilità totale (100%) delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (entro il limite di 5.000 euro)
  • deducibilità totale (100%) delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (entro il limite di 10.000 euro)
  • deducibilità totale (al 100%) degli oneri per l’assicurazione contro i mancati pagamenti delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
  • equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei
  • possibilità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps di accedere all’indennità di maternità indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa
  • estensione del congedo parentale anche ai lavoratori autonomi per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino
  • sospensione dal versamento dei contributi previdenziali per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni
  • equiparazione alla degenza ospedaliera per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche
  • abusive le clausole contrattuali con cui le parti concordano tempi di pagamento superiori a 60 giorni dal momento in cui il committente riceve la fattura
  • impossibilità di modificare in modo unilaterale da parte del committente le condizioni contrattuali o recedere dal contratto senza un congruo preavviso

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