Decreto SCIA in Gazzetta – Le novità

Data:
26 Luglio 2016

Decreto SCIA in Gazzetta. Ecco le novità su: libertà di iniziativa privata, informazione ai cittadini e alle imprese, modifiche al procedimento amministrativo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 126 in attuazione della delega al Governo in materia di attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); si tratta del cosiddetto decreto SCIA previsto dalla Riforma Madia.

Il decreto disciplina:

  • libertà di iniziativa privata
  • informazione di cittadini e imprese
  • modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)
  • entrata in vigore e disposizioni transitorie

Libertà di iniziativa privata

Il provvedimento introduce una disciplina generale per le attività private soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non soggette a autorizzazione preventiva espressa.

Rimanda a successivi decreti l’individuazione delle attività soggette a mera comunicazione, SCIA, silenzio assenso, titolo espresso.

Le attività private non espressamente individuate dai medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono da considerarsi libere.

Informazione di cittadini e imprese

Il decreto prevede che le amministrazioni adottino modelli unici e standardizzati che definiscano in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento:

  • i contenuti tipici
  • i dati che devono essere contenuti nelle istanze
  • i dati delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015
  • la documentazione da allegare

I moduli devono essere standardizzati, esaustivi ed efficaci, adottati mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di alleggerire gli oneri burocratici a carico del cittadino.

I moduli prevedono, inoltre, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale i modelli unici; fino all’adozione di tali modelli, le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione, ecc.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza a quanto richiesto.

È vietata ogni altra richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Attenzione: la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta non dovuta di integrazioni costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi.

Modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)

Il decreto introduce modifiche anche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), quali:

  • rilascio della ricevuta (anche telematica): in caso di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente una ricevuta, anche in via telematica,  che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali si forma il silenzio assenso
  • concentrazione dei regimi amministrativi: sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio
  • presentazione di un’unica SCIA: se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate

Decreto SCIA, entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il decreto SCIA entrerà in vigore il 28 luglio 2016. Relativamente alle nuove regole sul procedimento amministrativo (18-bis, 19 e 19-bis della legge 241/1990), le regioni e gli enti locali avranno tempo fino al primo gennaio 2017 per adeguarsi.

(notizie tratte da Biblus)

Argomenti