Il testo definitivo delle linee guida sui servizi di ingegneria e architettura: confermato l’obbligo di adozione delle tabelle dei corrispettivi
L’Anac, con delibera 973 del 14 settembre 2016, ha approvato in via definitiva le linee guida sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura sono arrivate al traguardo dopo il parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.
Da sottolineare che non esiste una precisa disposizione del nuovo Codice appalti che impone all’Anac l’emanazione di specifiche linee guida sui servizi di ingegneria e architettura.
Il documento nasce sulla base dell’art. 213 comma 2 del Codice che attribuisce all’Anac il compito di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, fornendo alle medesime supporto, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso:
- linee guida
- bandi-tipo
- capitolati-tipo
- contratti-tipo
- altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati
Linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura
Le linee guida sui servizi di ingegneria e architettura, come precisato anche dal Consiglio di Stato, rientrano tra quelle “non vincolanti” e possono essere quindi disattese, con adeguata motivazione.
Il documento assume particolare rilievo per tutte le stazioni appaltanti e per i tecnici impegnati negli appalti pubblici, in quanto fissa tutti i criteri per la corretta la definizione dei bandi e gestione delle gare.
Rispetto alla bozza di giugno si ritrova qualche novità, ma in larga parte il nuovo testo conferma l’impianto generale messo anche in consultazione tra gli operatori.
Determinazione del corrispettivo: obbligo di utilizzo delle tabelle del dm 17 giugno 2016
Le nuove linee guida sui servizi di ingegneria e architettura prevedono ancora l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti dei “parametri” contenuti nel dm 17 giugno 2016 che ha aggiornato il vecchio Dm 143/2013.
Secondo l’Anac usare le tabelle dei corrispettivi del decreto per determinare gli onorari di ingegneri e architetti è d’obbligo.
Il Codice appalti lascia intendere che l’adozione dei parametri per la determinazione degli importi da porre a base di gara sia un’operazione facoltativa; l’articolo 24 comma 8 recita:
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.
Tabelle dei corrispettivi e decreto liberalizzazioni
Il dm 17 giugno 2016 prevede, all’art. 1 comma 3, la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’applicazione dei nuovi corrispettivi. Viene, infatti, affermato:
I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.
A sostegno dell’obbligo di adozione delle tabelle dei corrispettivi, l’Anac ricorda quanto previsto dal decreto liberalizzazioni (dl 1/2012), da cui è derivata l’abolizione delle tariffe professionali: il dl liberalizzazione prevede proprio l’obbligo di usare i “parametri” per determinare i compensi, allo scopo di evitare comportamenti troppo disomogenei tra le Pa.
Inoltre, secondo l’Anac, per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.
Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.
C’è inoltre l’avvertenza che i compensi posti a base di gara non devono mai superare l’importo dei vecchi minimi.