Deroga contributo minimo Inarcassa per chi fattura meno di 15.724 euro: la richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 maggio in via telematica
Ancora solo pochi giorni per l’invio della domanda di deroga contributo minimo Inarcassa per ingegneri ed architetti con reddito basso!
Ricordiamo che il Regolamento generale di previdenza 2012 offre la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa.
In pratica, gli ingegneri e gli architetti iscritti a Inarcassa che prevedono di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro, possono scegliere di non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
I requisiti
Ecco i requisiti per chiedere la deroga:
- essere iscritti ad Inarcassa
- non essere pensionando o pensionato
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte
Come effettuare la domanda
La richiesta di deroga deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2017, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione; potrà, inoltre, richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2016 (in questo caso il piano di rateizzazione decade).
Modalità di versamento
Nel caso in cui l’importo del reddito professionale da inserire nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2018 per il 2017), sarà inferiore a 15,724 euro, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2018.
SE, invece, il reddito fosse uguale o superiore a 15,724 euro, il MAV generato avrà scadenza 31 dicembre 2018 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, ma maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle 2 scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Revoca deroga
Infine, se la dichiarazione reddituale 2017 non venisse presentata entro il 31 dicembre 2018 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012.
Ricordiamo che, nel corso dell’anno di deroga, restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti: 30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso.
Allegato: http://download.acca.it/BibLus-net/VarieeBrevi/RegolamentoGenerale_Previdenza_INARCASSA_2014.pdf