Lo scorso 29 agosto è entrata in vigore la legge n° 124 del 4 agosto 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che riporta importanti novità per i professionisti.
L’articolo 1 comma 150, riguarda l’obbligo di redigere il preventivo sui compensi in forma scritta o digitale, modificando in tal modo l’articolo 9, comma 4 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, che già prevedeva che la misura del compenso fosse preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e adeguata all’importanza dell’opera:
Legge 4 agosto 2017 n° 124
Art. 1 comma 150.
All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
Legge 24 marzo 2012, n. 27 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
Art. 9 comma 4
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
La stessa legge n° 124/2017, all’art. 1 comma 152, introduce l’obbligo di indicare i titoli professionali in possesso e le eventuali specializzazioni.
Legge 4 agosto 2017 n° 124
Art. 1 comma 152
Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”
Inoltre si ricorda che l’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha introdotto l’obbligo di stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei professionisti esercenti una professione regolamentata, tra cui la professione di ingegnere. E’ pertanto fortemente consigliato riportare gli estremi della polizza RC Professionale anche nella formulazione del preventivo scritto. Per approfondire quest’ultimo argomento si rimanda al sito del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri e alla pubblicazione: Linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale