Il decreto del MIT (decreto BIM) 1 dicembre 2017, n. 560 è stato pubblicato sul sito del Ministero ed entrerà in vigore 15 gg dopo la pubblicazione (29 gennaio 2018).
Il testo definitivo non presenta significative differenze rispetto a quello pubblicato in inchiesta pubblica nel mese di giugno 2017, risultando alquanto impermeabile alle pur numerose osservazioni postate durante tale periodo.
In allegato a questo articolo proponiamo un documento di confronto tra il vecchio e il nuovo testo affiancati, con l’evidenziazione delle differenze.
Novità del decreto BIM pubblicato dal MIT
Vediamo, sinteticamente, le novità introdotte nella versione emanata del decreto 560/2017 (decreto BIM):
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articolo 1 – finalità: viene precisato che l’obbligo, per le stazioni appaltanti, dell’utilizzo di “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelle di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” è relativo alle “fasi di progettazione, costruzione, gestione delle opere e relative verifiche”;
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articolo 2 – definizioni: è aggiunta la definizione di “piano di gestione informativa”, già citato all’articolo 7 comma 2, ma di cui si lamentava l’assenza della descrizione; si noti come, analogamente alla definizione di “Ambiente di Condivisione dei Dati”, la definizione riproponga quella fornita dalla norma UNI 11337. La scelta effettuata dal legislatore, però, differentemente da quanto proposto dalla citata norma UNI, non è stata quella di adottare le terminologie “offerta di gestione informativa” (per indicare il documento proposto dai partecipanti alla gara) e “piano di gestione informativa” (per indicare l’analogo documento dell’aggiudicatario), bensì quella di utilizzare la seconda definizione sia per la fase di offerta che di contratto;
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articolo 3 – adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti nel piano di formazione previsto per il personale delle stazioni appaltanti: è stata esplicitata la necessità che esso sia rivolto anche all’acquisizione di “competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi”;
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articolo 4 – interoperabilità: resta confermata l’indicazione di utilizzo di piattaforme interoperabili “a mezzo di formati aperti non proprietari”. Correggendo significativamente il testo precedente, qui viene precisato che i dati debbano essere connessi a modelli multidimensionali, e non già come precedentemente indicato, tridimensionali;
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articolo 5: resta immutata la facoltà per le stazioni appaltanti che abbiano ottemperato ai succitati adempimenti preliminari di richiedere, sin dall’entrata in vigore del decreto, l’uso dei “metodi e strumenti elettronici specifici”, in deroga a quanto indicato al successivo articolo 6;
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articolo 6 – tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture: anche i tempi di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’utilizzo del BIM restano immutati rispetto alla stesura di giugno;
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articolo 7- requisiti informativi: tra i requisiti informativi di cui dovrà essere corredato il capitolato (onere in capo alla stazione appaltante), è aggiunta la richiesta che in esso debbano essere indicati anche “tutti gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di archiviazione dei contenuti informativi”;
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articolo 8 – commissione di monitoraggio: prevede una piccola ma significativa modifica, relativamente ai doveri in capo alla Commissione di monitoraggio, ivi istituita: il suo ruolo, infatti, passa dall’essere esclusivamente correttivo ad anche propositivo di misure “preventive” al superamento di difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti;
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articolo 9 – entrata in vigore: la nuova versione del documento estende le nuove regole anche a opere per le quali sia stata già esplicitata la gara d’appalto ma non sia ancora attivata la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto.
Come si vede, resta confermata l’assenza di ogni riferimento alle norme UNI 11337, così come l’assenza di qualsiasi impianto sanzionatorio.