Oneri di urbanizzazione, dal 2018 nuove destinazioni

Data:
23 Gennaio 2018

Dal 1° gennaio 2018 cambiano i capitoli di spesa cui possono essere destinati i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni previste dal dpr 380/2001. Lo prevedono la legge di Bilancio 2018 e il decreto fiscale.

Oneri di urbanizzazione, le nuove destinazioni

Il comma 460 della legge di Bilancio 2017 prevede che:

A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui dpr 3880/2001 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche.

Oneri di urbanizzazione, cosa sono e come si calcolano

Secondo quanto previsto dal dpr 380/2001, gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra le opere di urbanizzazione primaria sono anche incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

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