Si riporta un quesito posto da un’iscritto circa la tematica del DIRETTORE TECNICO SOA , figura prevista dall’art.87 del DPR 207 del 2010.
L’incarico del DIRETTORE TECNICO SOA può essere rivestito anche da un dipendente ?
Vorrei chiarire quali responsabilità il DIRETTORE TECNICO SOA dipendente continua ad avere una volta che si licenzia dall’azienda.
Risposta dell’Avvocato:
“.. con riferimento al quesito posto dal Vostro iscritto, la formulazione dello stesso non consente di dare una risposta che vada oltre delle affermazioni di carattere generale basate sui principi; non viene infatti fornito alcun dato specifico su qualche particolare fattispecie, tale da poter analizzare più nel concreto la situazione.
Preliminarmente va considerato che, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato, la responsabilità del lavoratore presuppone una violazione dell’obbligo generale di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., e quindi ad esempio una violazione di direttive impartite dal datore di lavoro, imperizia, negligenza, ecc.; è onere del datore di lavoro dimostrare l’esistenza di una tale negligenza, nonchè il nesso causale con il danno lamentato.
In linea generale, una volta che il Direttore Tecnico è uscito dall’azienda, la sua responsabilità potrebbe astrattamente configurarsi comunque, se l’operato negligente del dipendente venisse individuato ad esempio come la causa di un risultato finale negativo della prestazione resa dall’impresa in favore di terzi: è il caso, ad esempio, di vizi dell’opera che vengano contestati all’impresa e che questa pretenda di addebitare al Direttore Tecnico per avere malamente svolto il proprio ruolo tecnico, per avere malamente eseguito la propria attività di sorveglianza, di direzione tecnica appunto, e così via. Sarebbe tuttavia onere del datore di lavoro dimostrare che il danno è effettivamente imputabile all’operato del Direttore Tecnico e non, ad esempio, al contesto lavorativo complessivo, alla organizzazione adottata dall’imprenditore, dalla tipologia di strumenti disponibili, e così via.
In sostanza, in linea teorica non si può affermare che la cessazione del rapporto di lavoro porti con sè la cessazione di qualsiasi ipotesi possibile di responsabilità; tuttavia si tratta di uno scenario che richiede la presenza di numerose condizioni per il suo verificarsi.
In ultima analisi, anche la presenza di una copertura assicurativa in favore dell’impresa (e quindi indirettamente del suo Direttore Tecnico, meglio se espressamente menzionato in polizza tra i soggetti il cui operato è coperto da assicurazione) può risultare elemento di grande significato. ..”