Dalle Entrate le nuove istruzioni sul rilascio delle planimetrie catastali di unità immobiliari soppresse e stadi non più attuali.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e Pubblicità Immobiliare ha fornito nuove istruzioni sul rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali e ad unità immobiliari soppresse.
Visura planimetrie catastali
Ricordiamo che la planimetria catastale è il disegno tecnico, generalmente in scala 1:200, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere:
•vani
•suddivisione degli ambienti
•destinazione dei locali interni
•dati metrici
•altre informazioni
Le planimetrie possono essere richieste gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati.
In particolare, la consultazione delle planimetrie catastali, archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, possono essere richieste in qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia.
La consultazione dei dati disponibili solo in formato cartaceo è possibile unicamente presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome.
Inoltre, come le richieste di visura o copia delle planimetrie presenti nei soli archivi cartacei devono essere supportate da esplicite ed adeguate motivazioni, anche le planimetrie relative agli stadi pregressi possono essere considerate accessibili e rilasciate ai soggetti legittimati secondo quanto previsto dall’art 2, comma 4 del provvedimento direttoriale 12 ottobre 2006:
La visura della planimetria delle unità immobiliari urbane è consentito, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse a possa dimostrare di agire per conto di questi.
Le nuove modalità di rilascio
In merito alle nuove regole, l’Agenzia precisa quanto segue:
•per le planimetrie depositate presso archivi catastali esclusivamente su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi della unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, l’ufficio procede, a fronte di motivata richiesta, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente provvede alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;
•per le planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi della u.i., correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita), il rilascio della copia avviene sempre a fronte di motivata richiesta, in modalità differita , previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo . Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione dell’immagine, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari;
•per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all’ultimo stadio, si prosegue secondo la prassi ordinaria;
•per le planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo riferite all’ultimo stadio, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo preliminarmente d’ufficio la rasterizzazione dell’immagine;
•per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità sopra richiamate.</p/
L’Agenzia chiarisce, infine, che in caso di planimetrie catastali riferite ad unità immobiliari soppresse, queste possono essere rilasciate solo a coloro che, al momento della soppressione della unità immobiliare, vantavano diritti di godimento sulla unità immobiliare (in genere, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione).