Responsabilità solidale negli appalti, dal Ministero del lavoro le indicazioni su come interpretare i contratti collettivi che ancora prevedono la deroga
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello 5/2018 è intervenuto in materia di responsabilità solidale del committente negli appalti, a seguito di una richiesta chiarimento da parte del sindacato UGL Terziario.
Responsabilità solidale
Il 17 marzo 2017 è entrato in vigore il dl 25/2017 recante Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, che ha ripristinato totalmente la responsabilità solidale del committente negli appalti.
Con la modifica all’art. 29 del dlgs 276/2003, l’art. 2 del dl 25/2017 ristabilisce un’uguale responsabilità (responsabilità solidale) tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili: il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore.
Inoltre:
- l’art. 29 (dlgs 276/2003) attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio di solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti
- l’art. 2 (dl 25/2017) ha rimosso, invece, la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti; è stato soppresso il periodo ove si stabiliva che:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.
Interpello 5/2018
Con l’interpello in esame viene chiesto di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 29 del dlgs 276/2003 alla luce della modifica apportata dall’art. 2 del dl 25/2017 con riguardo all’istituzione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi, individuate all’interno di forme di contrattazione collettiva.
In particolare, l’Organizzazione istante chiede di conoscere quale sia la portata applicativa dell’articolo 2 e se esso abbia o meno natura retroattiva: cosa succede dopo la soppressione della norma che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti?
La risposta del Ministero del Lavoro
Il Ministero ha chiarito che tale modifica ha effetto a partire dal 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del dl 25/2017, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria, pertanto:
- l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà
- le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data e la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del dl 25/2017, qualora ricorrano le condizioni previste
Allegato: http://biblus.acca.it/responsabilita-solidale-e-voucher-in-gazzetta-il-decreto-con-le-abrogazioni/
Allegato: http://biblus.acca.it/download/decreto-legislativo-17-marzo-2017-n-25/