L’ANAC chiarisce i casi in cui può esserci incompatibilità tra libera professione e docenza universitaria
Con la delibera n. 1049/2018 l’ANAC chiarisce quando e come vi possa essere compatibilità/incompatibilità tra il ruolo di docenti universitari e libera professione.
Parere di precontenzioso
All’ANAC veniva presentata un’istanza di parere di precontenzioso, relativa all’affidamento di un incarico professionale per:
•la progettazione definitiva ed esecutiva
•il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
relativi ad un intervento urgente di mitigazione rischio idrogeologico da frana.
Il secondo classificato nella gara, contestava l’aggiudicazione al primo classificato poiché il mandante del suddetto raggruppamento era professore ordinario a tempo pieno presso un’università di Milano, non iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei geologi, ma solamente nell’Elenco Speciale.
Secondo il ricorrente, il professore non poteva svolgere l’attività di libero professionista a favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro, sebbene autorizzato dall’università di appartenenza.
Il Piano Anticorruzione
L’ANAC premette che in occasione dell’aggiornamento nel 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare nell’approfondimento dedicato alle università, ha affrontato il tema della compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne da parte dei docenti e ricercatori delle università rilevando molteplici criticità, sia in sede strettamente interpretativa delle fattispecie di incompatibilità stabilite dalla legge, che in sede di redazione di atti normativi autonomi degli Atenei (Statuti e Regolamenti).
Nel Piano si riporta che:
quanto alla nozione di «esercizio di attività libero-professionale», occorre evidenziare che il divieto previsto per i docenti a tempo pieno include le attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive” in quanto possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti negli albi e che non si trovino in situazione di incompatibilità.
La giurisprudenza
L’ANAC ricorda, inoltre, che la sentenza n. 37/2015 della Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, ha affermato che:
Il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de qua, deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi professionali
E ancora, poco tempo prima, la Corte dei Conti (sezione Campania) nella sentenza n. 305/2015 aveva evidenziato che:
l’attività libero professionale consiste in un’attività economica, svolta a favore di terzi e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale
facendo dunque riferimento ad una nozione di libera professione “sganciata” dall’iscrizione ad Albi e dalle riserve di attività previste nelle varie leggi professionali.
Comunque, in una recente decisione della Corte dei Conti (Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 80/2017) si legge che:
per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza se svolta occasionalmente.
Le conclusioni dell’ANAC
Premesso quanto sopra, in relazione al caso di specie si osserva che la professione di geologo è disciplinata dalla legge n.112/1963, che all’art. 2 prevede che per l’esercizio della professione di geologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo e che la stessa non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall’ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
Il successivo art. 6 precisa che possono essere iscritti all’Albo, anche indipendentemente dal possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geologo, anche i titolari di cattedre universitarie e i liberi docenti.
In ogni caso si ritiene che non rientri nei poteri dell’ANAC ma in quelli del MIUR esprimere pareri che afferiscono all’interpretazione del dpr n. 382/1980: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.
Per ciò che concerne la fattispecie in esame, si evidenzia che il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori adottato dall’Università in cui il professore è docente a tempo pieno, dispone all’art. 3 che:
È fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a favore di terzi.
Desta quindi perplessità l’autorizzazione che l’Università ha concesso al professore.
In conclusione si evidenzia che:
•in via generale, per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano come “esclusive”
•resta comunque ferma per il docente la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’università di appartenenza.