Con l’entrata in vigore della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) vengono apportate delle modifiche al Codice Appalti in merito all’affidamento diretto dei lavori.
In particolare, l’art. 1 comma 912 della legge di Bilancio 2019 deroga parzialmente l’art. 36 del Codice degli appalti, in attesa di una sua complessiva revisione che dovrebbe prendere forma entro la primavera.
Entrando nel dettaglio, il comma 912 prevede:
Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
Viene previsto, quindi, che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice Appalti, possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.
L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.
Ricordiamo che il Codice prevede, originariamente, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro, di bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento.
Allegato: http://biblus.acca.it/download/legge-di-bilancio-2019-legge-n-1452018/
Allegato: http://biblus.acca.it/affidamento-diretto-dei-lavori-dal-2019/
Allegato: http://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/