Le principali novità sulla riforma del Codice appalti: dalla sospensione dell’albo dei commissari di gara, subappalti al 40%, alla manutenzione senza progetto esecutivo
Nel testo si prevede che dopo l’approvazione del decreto Sblocca cantieri il Governo presenterà alle Camere, entro il 30 novembre 2020, una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Sub emendamento 1.7/161
Di seguito riportiamo le principali modifiche al decreto Sblocca cantieri, e quindi al Codice appalti, previste dal maxi emendamento appena approvato in Senato.
Sospensione di alcuni articoli del Codice appaltiL’art. 1 dell’emendamento, con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri, prevede per:
- le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
- contratti senza pubblicazione di bandi
- avvisi per la presentazione delle offerte che alla data di entrata in vigore del decreto non siano ancora stati spediti
fino al 31 dicembre 2020, a titolo sperimentale, la sospensione delle seguenti norme del dlgs n.50/2016 (Codice appalti):
- obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i comuni non capoluogo di provincia (di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n.50/2016)
- divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n.50/2016)
- obbligo di utilizzo dell’albo dei commissari di gara (di cui all’art. 77, comma 3, del dlgs n.50/2016). Fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Priorità alla progettazione
L’emendamento approvato prevede, all’art. 6, e per gli anni 2019-2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
Subappalti al 40%
Si prevede che in deroga all’art. 105, comma 2, del codice, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40%o dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
E’ altresì sospesa l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 (indicazione della terna di sub appaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 174, che prevede:
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.
Vengono anche sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’art. 80 del codice, riferite al subappaltatore.
Manutenzione senza progetto esecutivo
Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti sulla base del progetto definitivo costituito almeno da:
- una relazione generale
- dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
- dal computo metrico-estimativo
- dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Limiti al ruolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Solo per lavori con importi superiori a 75 milioni di euro è necessario il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il termine di cui all’art. 215, comma 5, del dlgs n. 50 del 2016. per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto.
Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
Collegio consultivo per le controversie
Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’art.o 216, comma 27-octies, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50.
Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le patti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso nell’esecuzione del contratto stesso.
Le varianti non devono essere riapprovate dal CIPE
Per gli anni 2019-2020, per gli interventi di cui all’art. 216, comma l-bis del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.