Nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 16 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto del MIT (Ministero infrastrutture) n.144/2019 contenente il “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».”
Ricordiamo che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto Crescita, in vigore da giugno 2019, per il saldo dei crediti insoddisfatti dei:
•sub-appaltatori;
•sub-affidatari;
•sub-fornitori;
nei confronti dell’appaltatore.
Sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere:
•12 milioni di euro per l’anno 2019;
•33,5 milioni di euro per l’anno 2020.
Istanze per il Fondo salva opere
Quando si applica
Le disposizioni relative al Fondo si applicano:
•alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 200.000,00;
•alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00.
Le gare a cui si applica tale fondo devono essere state bandite a partire dal 30 giugno 2019.
Accesso alle risorse del Fondo
L’istanza, secondo il modello -Allegato A, è presentata con le medesime modalità alternativamente:
a.all’amministrazione aggiudicatrice e, per conoscenza, anche al contraente generale e all’affidatario dei lavori;
b.al contraente generale medesimo e, per conoscenza, all’affidatario dei lavori.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.
La certificazione, redatta secondo il modello – Allegato B, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
Erogazione delle risorse
Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.
Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70% dell’importo certificato.
Il Ministero, espletate le verifiche, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato.
Allegati
Il regolamento contiene inoltre due allegati:
•allegato A: modello per l’istanza di accesso;
•allegato B: certificazione del credito per l’accesso al Fondo;
•note.
Gazzetta Ufficiale del 16-12-2019
Allegato: Gazzetta-Ufficiale-del-16-12-2019-1.pdf