E’ stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture il dm n. 24 del 9 gennaio 2020 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Il nuovo dm modifica il dm n. 58 del 28 febbraio 2017 a seguito modifiche intervenute:
- nelle disposizioni regionali in materia edilizia;
- nelle disposizioni legislative nazionali;
- a seguito dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.
Le novità contenute nelle nuove linee guida
Le nuove linee guida contengono novità in merito alla modalità di attestazione. Nel dettaglio:
- per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l’efficacia degli interventi;
- il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B;
- il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell’edilizia (SUE) competente prima dell’inizio dei lavori;
- il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
- al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell’asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento, sia dell’attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.
Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:
- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l’edilizia;
- all’interno dell’allegato A cambia la tabella per l’attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’indice di sicurezza; viene corretta l’espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;
- all’interno dell’allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.