Nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 10 luglio 2020, recante: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Si tratta di una nuova RTV che costituirà il capitolo V.10 del Codice (DM 03/08/2015 e s.m.i.); entrerà in vigore il 21 agosto 2020.
Si segnala inoltre la pubblicazione, da parte della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica dei VVF, di due circolari di chiarimento.
Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione delle note regole tecniche:
1. DCPREV 9833 del 22/07/2020 contenente chiarimenti sul: DM 10/03/2020
– Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
2. DCPREV 9962 del 24/07/2020: DM 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo S.2
– Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e
indirizzi applicativi.
In particolare, la seconda circolare trae spunto da una richiesta di chiarimenti inoltrata al Corpo dal CNI per definire in dettaglio i limiti di adozione delle soluzioni alternative per la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2 del Codice); si specificano in dettaglio i seguenti aspetti:
– criteri di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di elementi strutturali non protetti: necessario tener conto delle sollecitazioni indirette e analizzare l’intera struttura;
– impossibilità di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di elementi strutturali con protettivi;
– la durata degli incendi naturali non è in relazione con la classe di resistenza al fuoco;
– per le verifiche strutturali a caldo è sempre necessario eseguire l’analisi termostrutturale, non basta l’analisi termo-fluidodinamica;
– per i sistemi e impianti a disponibilità superiore è necessario sviluppare una valutazione del rischio incendio sia specifica che complessiva;
– nella verifica di collasso implosivo strutturale è necessario analizzare lo stato di sollecitazione e deformazione a caldo dell’intera struttura e non solo di singoli elementi (ridistribuzione delle sollecitazioni, effetti del secondo ordine, grandi spostamenti, ecc.);
– negli incendi localizzati è necessario tener conto dell’eventuale concentrazione dei carichi d’incendio.
I chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco intervengono in un ambito specifico della disciplina della sicurezza antincendio (fire safety engineering) che ha recentemente riscontrato progettazioni e pubblicazioni contenenti approssimazioni e forzature che meritavano una rettifica.
Il CNI, di concerto con i VVF, si sta impegnando per arginare queste tendenze che rischiano di screditare le potenzialità della fire safety engineering a supporto delle soluzioni alternative del Codice.
Allegati:
DM 10 luglio 2020: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DCPREV n.9833 del 22/07/2020: DM 10/03/2020 – Disposizioni di prevenzione incendi per
gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi.
DCPREV n.9962 del 24/07/2020: DM 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 –
Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi
applicativi.
Allegato: allegati-anticendio.pdf