Sì alle agevolazioni prima casa anche per un immobile ereditato, purché entro un anno sia venduta l’abitazione acquistata precedentemente
Con la risposta all’interpello n. 277/2021 all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile fruire delle agevolazioni prima casa anche su immobile ricevuto in eredità.
L’importante è alienare entro un anno la precedente abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.
Il quesito
Un notaio deve redigere una stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per il quale la parte acquirente intende richiedere le agevolazioni prima casa.
L’istante premette che la parte acquirente è titolare della piena proprietà di altro immobile posto nel medesimo Comune, acquisito a titolo non oneroso in eredità usufruendo delle agevolazioni prima casa.
La parte acquirente intenderebbe procedere all’acquisto di cui sopra con contestuale impegno in atto a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede.
L’istante, quindi, chiede se il suo cliente possa beneficiare dell’agevolazione in base al comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR che riconosce l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco ricorda che l’articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016), nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa.
Tale disposizione prevede, infatti, che:
L’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto […] a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.
In seguito la circolare 8 aprile 2016, n. 12 (quesito 2.3) e poi la risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E hanno chiarito in via generale che “La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) esplica effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione“.
Le Entrate spiegano che lo scopo della norma è quello comunque di consentire al contribuente, al termine dell’anno per l’alienazione, di risultare nello stesso comune titolare di un solo immobile acquistato con le agevolazioni.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso specifico sia possibile avvalersi delle agevolazioni in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possesso di altro immobile situato nello stesso Comune acquistato con le stesse agevolazioni, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.
Allegato: https://biblus.acca.it/download/risoluzione-n-86-del-4-luglio-2017-agenzia-delle-entrate/