Le Entrate chiariscono quando si applica l’IVA al 10% per l’acquisto di materiali per interventi di manutenzione
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito di un contribuente, ricorda quando è applicabile l’aliquota IVA ridotta per le spese di acquisto di materiali edili e beni finiti.
Il quesito posto al Fisco
Un contribuente chiede attraverso al rivista telematica FiscOggi:
Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile ad uso abitativo (non prima casa), nel caso di acquisto diretto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore?
Oppure, per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d’opera che esegue i lavori?
L’Agenzia risponde che in linea generale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
Questa agevolazione si applica, tuttavia, sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, solo in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Quando sulle unità immobiliari abitative (anche non prima casa) si realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come nel caso esposto nel quesito, l’Iva ridotta al 10% è prevista sulle prestazioni di servizi (Tabella A – parte III – 127-duodecies allegata al Dpr n. 633/1972).
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Non spetta, pertanto, sull’acquisto effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
Le Entrate ricordano, infine, che nel caso in cui l’appaltatore fornisca anche beni “di valore significativo” (cioè i beni che sono stati individuati dal dm 29 dicembre 1999) l’Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
IVA al 10 negli interventi di recupero: beni significativi e beni finiti
I beni finiti sono beni “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”. Sono beni finiti, ad esempio: porte, finestre, sanitari, caldaie, radiatori, scaldabagni, vasche, ecc.
I beni significativi, ossia i beni di valore significativo, sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate. Il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero (di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d)), tra i quali rientrano i beni significativi, può essere sintetizzato nei termini seguenti:
- i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione (“interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi;
- i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad IVA con aliquota del 10% se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.