SISMABONUS SU CASE A SCHIERA E AGGREGATI EDILIZI: CHIARIMENTO COMMISSIONE LUGLIO 2021
Il nuovo parere reso noto il 13/07/2021 focalizza l’attenzione sulle condizioni per l’accesso al Sismabonus per interventi da realizzare su edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (anche villette a schiera, case in linea, ecc.), fornendo ulteriori dettagli in continuità con i precedenti pareri espressi dalla Commissione.
NORME DI RIFERIMENTO – Il riferimento normativo è contenuto nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (applicabile sia al Super-Sismabonus che al Sismabonus “ordinario”), il quale dispone su questo punto che “Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Il parere della Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede sul punto a rileggere e interpretare la norma in questione, attualizzandola e rendendola coerente alle definizioni contenute all’interno delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 (punto 8.7.1) e della Circolare 7/2019 (punto C8.7.1.3.2).
AGGREGATI EDILIZI E CASE A SCHIERA, ANALOGIE E DIFFERENZE – Risulta utile introdurre una differenza tra situazioni quali:
– aggregati edilizi, ovvero edifici aggregati che hanno una origine dilatata nel tempo, con addizioni progressive avvenute nel corso del tempo (anni, decenni o addirittura secoli), situazione tipica dei centri storici e degli insediamenti più risalenti e all’interno della quale potrebbero ragionevolmente trovarsi più Unità Strutturali nel senso definito dalle NTC;
– case a schiera e case in linea, casistiche che si differenziano dagli aggregati edilizi dal momento che la loro epoca di costruzione non è diluita nel tempo ma concentrata in un lasso temporale ristretto (seppure possa essere anche di qualche anno) e pertanto caratterizzati da un’unica struttura all’esito di un processo costruttivo unitario, e che quindi rappresentano generalmente un’unica Unità Strutturale nel senso definito dalle NTC.
L’UNITÀ STRUTTURALE NELLE NTC E NELLA CIRCOLARE – A beneficio dell’analisi che segue, si riporta inoltre la definizione di Unità Strutturale individuabile secondo il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018 punto 8.7.1) in quanto essa “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
In altre parole, per poter individuare un’Unità Strutturale, occorre il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1) una discontinuità dovuta a spazi aperti (es. una strada che divide dall’edificio contiguo);
2) un giunto strutturale, tale da garantire un’adeguata distanza reciproca fra due edifici contigui e da impedire il fenomeno del martellamento strutturale;
3) che gli edifici contigui siano almeno tipologicamente diversi.
Il concetto è più estesamente esplicitato nella Circolare 21/01/2019, n. 7, punto C8.7.1.3.2, secondo la quale “L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
SISMABONUS E PROGETTI UNITARI NEGLI AGGREGATI EDILIZI – La Commissione di monitoraggio muove dal presupposto che intervenire sugli aggregati edilizi in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del Sismabonus o Super-Sismabonus, ostacolando in pratica il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico, obiettivo che è il fine primario che le agevolazioni fiscali di cui trattasi.
Inoltre – come evidenziato nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio), l’esecuzione di interventi locali ben realizzati consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali (in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le Unità Strutturali adiacenti), una riduzione del rischio sismico.
Ne segue che – secondo la Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici – il riferimento a “progetti unitari” può essere inteso come limitato al concetto di singola Unità Strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici, con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle NTC.
SISMABONUS NELLE VILLETTE A SCHIERA O CASE IN LINEA – La Commissione di monitoraggio – a maggior chiarimento di quanto già espresso nel precedente parere di ottobre 2020 (cfr. Superbonus e interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità) – specifica inoltre che rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera”, inclusi nella elencazione esemplificativa già contenuta nel citato parere di ottobre e nuovamente riportata qui di seguito.
INTERVENTI LOCALI CHE RIENTRANO NEL SISMABONUS – Il nuovo parere della Commissione di monitoraggioribadisce ulteriormente e precisa più in generale quanto già espresso nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio), e cioè che gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi ammissibili interventi locali del tipo di quelli di seguito richiamati:
– interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
– interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
– interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali ad esempio l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO SISMICO – Riguardo a tale ultimo punto, la Commissione di monitoraggio ritiene che per gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferite alla singola Unità Strutturale, individuata con le modalità sopra indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera Unità Strutturale.
Ciò si pone in coerenza con i punti 8.7.1 e 8.7.2 delle NTC 18 e Circolare 7: “in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti … occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue”.
Infatti “oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, U.S. adiacenti di differente altezza”.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare 7/2019, La Commissione di monitoraggio richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.
Allegato: https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxMzUz
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