ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI: DEROGHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 2021
Precedenti semplificazioni
L’art. 10 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) già prevede misure in materia edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, apportando, tra l’altro modifiche al Testo unico edilizia (di cui al D.P.R. 380/2001). Si veda in proposito D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia.
Inoltre, l’art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020, prevede che, nelle more dell’approvazione del Decreto di cui all’art. 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, le disposizioni del D. Min. Sanità 05/07/1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.
Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Nuova deroga
L’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge, inserisce il comma 2-bis all’art. 10 del D.L. 76/2020, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del D. Min. Sanità 05/07/1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42:
– l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
– per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
– ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.
Allegato: https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx
Allegato: https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTEw
Allegato: https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TNUwxOTc1