Decreto sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio

Data:
15 Novembre 2021

Pubblicato il decreto sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre il decreto 3 settembre 2021 con il quale il Ministero dell’interno ha approvato i: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Con il suddetto decreto si completa il quadro normativo, previsto dall’art. 46 del dl n. 81/2008, costituito dai seguenti decreti pubblicati nelle scorse settimane:

  •  1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
  • 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio

Il decreto sulla progettazione antincendio per i luoghi di lavoro

Di seguito analizziamo gli aspetti principali del decreto.

Oggetto e campo di applicazione (art. 1)

Il decreto 3 settembre 2021, ribattezzato come “decreto mini codice“, fissa:

  • i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • le misure precauzionali di esercizio sui luoghi di lavoro.

La norma si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del Testo unico sulla sicurezza, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo dl n. 81/2008.

Valutazione dei rischi di incendio (art. 2)

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del dl n. 81/2008.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (art. 3)

L’articolo 3 del decreto, a cui è riferito l’allegato I, entrando nel vivo del provvedimento, stabilisce che:

  • le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
  • per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno
    3 agosto 2015.

Valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio incendio (allegato I), effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro, deve ricomprendere:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.);
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Strategia antincendio

In base alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono le seguenti:

  • il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio;
  • l’applicazione della normazione tecnica volontaria citata nell’allegato I (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, ecc.) che conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

 

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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