Il BIM è oramai una realtà consolidata nel settore dei lavori pubblici.
Il percorso di introduzione della metodologia BIM nelle opere pubbliche è iniziato con le norme UNI 11337 ed è proseguito poi con il vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il Decreto BIM (il D.M. 560/2017 aggiornato con il D.M. 312/2021) e la contestuale definizione di predeterminati scaglioni in funzione degli importi a base di gara.
Il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) conferma l’impostazione già data dal precedente impianto normativo: sarà obbligatorio procedere con modalità BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro.
L’art. 43 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente adottare strumentazione digitale adeguata.
L’allegato I.9 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) fornisce precise indicazioni.
In buona sostanza, si avrà l’obbligo di adozione BIM dal 2025 quando sussistano le seguenti condizioni:
- importo a base di gara superiore a un milione di euro;
- progettazione e realizzazione di nuove costruzioni;
- interventi su costruzioni esistenti.
Non sarà necessario in caso di:
- importi inferiori a un milione di euro;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
a meno che gli interventi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. È data continuità all’utilizzo del BIM ed all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, nei casi in cui sia già stato operato in BIM.
Lo stesso articolo 43 del nuovo Codice conferma la volontà del legislatore di voler incentivare l’uso del BIM, con la previsione di punteggi premiali e anche in questo caso la finalità dovrebbe essere tutelare la spesa pubblica.
Il comma 2 specifica in maniera esplicita che la stazione appaltante, anche se non obbligata, può adottare la metodologia BIM a sua discrezione e prevedere addirittura punteggi premiali.
Di seguito si riporta uno stralcio delle principali norme di riferimento riguardanti il BIM.
Decreto BIM
(Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560)
Art. 4
Interoperabilità
Comma 1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti.
Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
Comma 2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.