Con l’ok definitivo della Camera il D.L.39/2024 è Legge. Il provvedimento – modificato con un maxi-emendamento del Governo – introduce importanti restrizioni, nuovi adempimenti e ulteriori paletti che limitano significativamente l’accesso ai bonus edilizi e la loro attrattività.
Queste, in sintesi, le principali misure previste dal D.L. 39/2024:
- obbligo di “spalmare” la detrazione in 10 anni per gli interventi di Superbonus, Sismabonus e Barriere architettoniche;
- stop dal 30 marzo allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari (Iacp), cooperative di abitazioni, onlus (salvi solo i lavori già avviati e gli interventi in zone colpite dal sisma);
- stop alla remissione in bonis (termine ultimo per la comunicazione dell’opzione della cessione del credito fissato al 4 aprile 2024);
- obbligo di comunicazione preventiva;
- blocco della fruizione dei bonus edilizi da parte di soggetti con debiti erariali;
- bonus ristrutturazioni al 30% dal 2028;
- vigilanza e controllo da parte dei comuni per gli interventi Superbonus;
- contributi a fondo perduto per terzo settore e aree colpite da terremoti ed eventi calamitosi;
Le novità del D.L. Superbonus dopo le modifiche in Parlamento
Spalma-crediti in 10 anni, con retroattività limitata al 2024
All’art. 4-bis del D.L. 39/2024 viene specificato che la detrazione fiscale per gli interventi di Superbonus, Sismabonus e Barriere architettoniche dovrà – per le spese sostenute nel 2024 – essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di ripartizione in dieci anni vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus.
Infatti, il comma 5 prevede che i crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura non saranno ripartiti in dieci anni per gli acquirenti dei crediti edilizi e stabilisce che la ripartizione dei crediti di imposta non seguirà più quella delle detrazioni, ma verranno suddivisi in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali per l’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 riguardante il bonus barriere architettoniche e sisma-bonus (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024). Per ulteriore chiarezza riportiamo il testo del comma 5.
Contributi a fondo perduto Superbonus per zone colpite da eventi sismici
È istituito un fondo da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici dal primo aprile 2009 come Emilia-Romagna, Ischia, Molise, Calabria e Basilicata nel 2025.
Si potrà accedere a tali contributi esclusivamente con la presentazione di un’istanza per via telematica ai Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ristrutturazione per il territorio.
Tali contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e saranno concessi nel limite delle risorse loro assegnate, fino a esaurimento delle stesse.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative dell’intervento, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Contributi a fondo perduto Superbonus per il Terzo settore
Un altro fondo, da 100 milioni di euro per lo stesso anno, è previsto per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata da enti del terzo settore, organizzazioni non profit, associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Per accedere a tale contributo, i soggetti dovranno presentare per via telematica un’istanza all’ENEA secondo un modello standardizzato definito che dovrà essere adottato dal MASE entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 39/2024.
Banche e intermediari finanziari: stop alla compensazione
Dal primo gennaio 2025 le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia non potranno più procedere con la compensazione dei crediti edilizi rientranti nel Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In caso di violazione del divieto, il Fisco recupererà il credito compensato e comminerà una sanzione.
Cosa comporta il blocco delle compensazioni? Il blocco delle compensazioni con debiti previdenziali e assicurativi rischia di generare dei contraccolpi sul mercato dei crediti edilizi, fermando gli acquisti dei bonus edilizi da parte delle banche, ma anche da parte del mondo delle assicurazioni.
Bonus ristrutturazione: 30% dal 2028
Un’ulteriore novità introdotta dall’emendamento riguarda il Bonus ristrutturazioni, che ricordiamo è valido nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024. Il comma 8 dell’articolo 9-bis istituisce un pesante décalage del bonus:
- 50% fino al 31 dicembre 2024;
- 36% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;
- 30% dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033.
Controlli comunali sui cantieri Superbonus (e non solo)
Anche i Comuni scendono in campo nella lotta contro le frodi legate ai bonus edilizi. L’articolo 4-ter stabilisce che qualora il Comune, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi agevolati, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di controllo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.
Addio a cessione del credito e sconto in fattura
Con il D.L. 39/2024, dopo 3 mesi circa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 212/2023 (che ha già limitato drasticamente la possibilità di cedere il bonus per le barriere architettoniche) e dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 11/2023 (l’atto che ha messo il primo vero divieto di cessione del credito e dello sconto in fattura), il Governo interviene nuovamente per neutralizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura (come disciplinati dall’art. 121 del D.L. 34/2020).
Per gli interventi successivi all’entrata in vigore della nuova norma, quindi dal 30 marzo 2024, viene eliminata la possibilità di ricorrere alle due formule, neppure nei casi in cui si configurino le fattispecie per le quali risultava ancora possibile esercitare le opzioni. Il D.L. 212/2023 le ammetteva in determinati casi per il bonus barriere architettoniche ed i lavori per enti del Terzo settore.
Il provvedimento, proposto dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha l’obiettivo di tenere sotto controllo i costi legati alla maxi-detrazione e porre fine alla “generosità eccessiva del sistema delle detrazioni”.
Secondo l’ultimo report dell’ENEA sul Superbonus, a febbraio la spesa per le detrazioni maturate per i lavori Superbonus ammontava a 114,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al mese precedente.
L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
Deroghe solo per zone terremotate, regime transitorio per terzo settore e Iacp
È possibile optare ancora per la cessione del credito o lo sconto in fattura solo per gli interventi di recupero e ricostruzione di edifici nelle zone colpite da terremoti (nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009).
Per le Iacp e il Terzo settore il comma 2 dell’art. 1 prevede, più nel dettaglio, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato D.L. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo 2023:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
- siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
La deroga si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
La deroga “trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009”.
Stop retroattivo per chi non ha ancora avviato i lavori e sostenuto alcuna spesa entro il 30 marzo
Il D.L. 39/2024 esclude dall’opzione della cessione del credito i contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con tutti i bonus edilizi pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023 così come previsto dal D.L. 11/2023.
Per usufruire di una delle 2 opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura), è necessario documentare i lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024. In sostanza, pur avendo avviato una pratica CILAS entro la data sopra indicata, se non si dispone di regolare fattura di pagamento dei lavori si perde automaticamente l’accesso alla cessione del credito con l’unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d’imposta.
In pratica, il D.L. 39/2024 salva le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 qualora, alla data del 29 marzo 2024 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024), siano rispettate le seguenti condizioni:
- pagamento della spesa sostenuta collegato ad una fattura;
- realizzazione dell’intervento.
Bonus barriere architettoniche: il 30 marzo è la data spartiacque
Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche così come definito dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020 potranno essere utilizzate solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024. Per le spese sostenute dopo tale data, sono salvi gli interventi per i quali entro il 30 marzo 2024:
- sia stata presentato richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Dossier ANCE “Decreto Legge 39/2024 “Decreto taglia crediti”
In concomitanza con l’avvio dell’iter di conversione in legge del D.L. 39/2024, l’ANCE ha pubblicato un nuovo Dossier “Decreto Legge 39/2024 taglia crediti”.
Il documento fornisce importanti chiarimenti sul blocco delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura mettendo ordine nel complesso sistema di deroghe previste per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), le APS (Associazioni di Promozione Sociale), gli OdV (Organismi di Volontariato), IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), le cooperative e gli interventi effettuati nelle zone colpite da eventi sismici (per i quali sono previste nuove specifiche condizioni per l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura).
Download GratuitoDossier ANCE – Decreto Legge 39/2024 “taglia crediti” |
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Insieme al dossier, sul portale ufficiale dell’ANCE sono state pubblicate anche delle utili tabelle sinottiche con le scadenze dei bonus edilizi e le modalità di fruizione aggiornate alla luce delle nuove disposizioni del D.L. 39/2024.
Download GratuitoANCE – Superbonus e bonus edilizi: tabella scadenze 2024 |
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Remissione in bonis: ultima chiamata il 4 aprile 2024
Il decreto-legge pone fine anche alla possibilità della regolarizzazione “in bonis”: vista la scadenza del 4 aprile 2024 per la comunicazione delle cessioni del credito in relazione alle spese sostenute nel 2023 (e quote residue degli anni precedenti) per interventi edilizi agevolati, la misura esclude l’applicazione della remissione in bonis per le comunicazioni trasmesse fino al 15 ottobre prossimo.
In pratica, al fine di acquisire alla scadenza ordinaria (4 aprile 2024) l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
Obbligo di comunicazione preventiva antifrode
Per garantire trasparenza e controllo sulle agevolazioni, il decreto-legge introduce l’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, al fine di garantire un monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, non solo nel momento in cui le fatture vengono caricate.
L’omessa trasmissione per lavori già avviati determina l’applicazione di una sanzione pari a 10mila euro, per i nuovi interventi la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Leggi l’approfondimento su “Superbonus, nuovi obblighi di comunicazione a Enea e Casa Italia”
Stop ai bonus edilizi per chi ha debiti fiscali
I crediti, infine, verranno sottratti prima dai “debiti”, cioè dai ruoli iscritti nelle cartelle esattoriali in via definitiva.
Coloro che hanno debiti superiori a euro 10.000 con l’erario, non potranno più beneficiare dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi fino a quando non risolvono la propria situazione debitoria.
Crediti ACE: misura anti-frode
Viene ridotta ad una la possibilità di cessione dei crediti ACE ed estesa la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione; sono inoltre ampliati i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
Testo in PDF del D.L. 39/2024 con le modifiche del Senato (16 maggio 2024)
Download Gratuito D.L. 39/2024 [PDF] – Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali |
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Articolo tratto da Biblus Acca