La polizza catastrofale è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti al Registro imprese.
Pertanto, dovranno sottoscriverla entro il 31 marzo 2025 anche le attività commerciali (dal ristorante al negozio) e le società tra professionisti (Stp e Sta) che sono iscritte in una sezione speciale del Registro (istituita in base all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 96/2001). Restano esentati i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati che non sono censiti al Registro imprese.
A chiarirlo è la Fondazione studi consulenti del lavoro.
Le Stp e le Sta sono tenute ad assicurare tutte le immobilizzazioni materiali di cui si avvalgono, anche quando di proprietà di terzi e detenute ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato.
Intanto, Confindustria chiede una proroga almeno di 90 giorni, visti i tempi troppo stretti per adeguarsi e i numerosi aspetti della norma su cui non c’è ancora sufficiente chiarezza: la determinazione dei premi, la contrattualistica, gli impegni chiesti alle imprese in caso di investimenti per la mitigazione dei rischi e soprattutto le penalizzazioni per le aziende prive di copertura.
Non è chiaro infatti se, in caso di mancata sottoscrizione della polizza, l’impresa non possa più accedere a qualsiasi forma di agevolazione o di incentivo pubblico e se tra questi strumenti rientrino anche le agevolazioni fiscali e contributive (come ad esempio la super deduzione per i neoassunti) e se tale norma possa avere effetti retroattivi o avere da subito impatto sull’accesso al credito.
In merito alla determinazione dei premi, c’è inoltre il rischio che le prime imprese che andranno a stipulare la polizza dal primo aprile, quando ancora il meccanismo della mutualità non ci sarà, rischiano di pagare premi molto cari, anche decine di migliaia di euro.