
Ritocchi alle norme su incentivi per funzioni tecniche, deroghe nelle procedure di somma urgenza e protezione civile, emissione dei certificati di esecuzione lavori nei subappalti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 73/2025, più conosciuto come Decreto Infrastrutture 2025.
Il provvedimento contiene misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Il decreto – atteso per le norme sul Ponte sullo Stretto e nuove misure per i giochi Milano-Cortina – ha importanti ricadute sul Codice appalti.
Il D.L. 73/2025 prevede infatti:
- un’estensione dell’incentivo al 2% per le funzioni tecniche svolte da dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione;
- un ampliamento della definizione di somma urgenza e deroghe alle norme del Codice per le procedure speciali di protezione civile;
- importanti chiarimenti sul subappalto con riferimento ai certificati di esecuzione lavori.
Segnaliamo, inoltre, l’articolo 3 che detta nuovi criteri, da adottare fino al 31 giugno 2026, per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso degli uffici pubblici.
Incentivo alle funzioni tecniche per dirigenti: deroga all’onnicomprensività
La bozza del Decreto Infrastrutture prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”.
Ricordiamo che il principio dell’onnicomprensività impedisce ai dirigenti di ottenere trattamenti economici accessori non esplicitamente previsti dal contratto di lavoro.
È previsto anche l’obbligo di invio dell’elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi, con cadenza almeno annuale, alle organizzazioni sindacali. A queste andrà anche comunicato il provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi.
Procedure speciali di somma urgenza e protezione civile: deroghe al codice
Il D.L. 73/2025 introduce all’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 un nuovo comma (1-bis) che individua come circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
In parole povere non serve più attendere il danno effettivo: è sufficiente la ragionevole previsione di un evento per attivare le misure d’urgenza.
Inoltre, la persistenza dello stato di somma urgenza è riconosciuta fino alla cessazione delle condizioni di pericolo, con un limite massimo di 15 giorni dall’insorgere dell’evento, salvo declaratoria di stato di emergenza nazionale. In tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste.
Contestualmente, è stato introdotto il nuovo articolo 140-bis, che disciplina le procedure speciali in materia di protezione civile. La norma prevede deroghe operative applicabili agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in presenza di emergenze di rilievo nazionale, formalmente dichiarate ai sensi dell’art. 24 del Codice della Protezione Civile.
In tale contesto, il Decreto Infrastrutture 2025 consente, in via del tutto eccezionale e circoscritta, il ricorso all’affidamento diretto anche oltre i limiti ordinari (500.000 euro) previsti dall’art. 140, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale possibilità è subordinata al rispetto di 2 condizioni essenziali:
- temporalità ristretta: la deroga è ammessa per un arco massimo di 30 giorni, decorrenti dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
- limiti di importo prefissati: l’importo massimo dell’affidamento deve rientrare nei limiti stabiliti dai provvedimenti di emergenza adottati dal Governo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).
Inoltre, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
- articolo 14, per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articolo 15, comma 2, primo periodo, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento (con riferimento al principio di rotazione) e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
- articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- articoli 90, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
Inoltre, in occasione degli eventi emergenziali ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi:
- gli importi dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, del codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14;
- il termine temporale (di cui all’articolo 140, comma 4) entro cui il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente è tenuto a compilare una perizia giustificativa delle prestazioni è stabilito in 30 giorni anziché in 10 giorni;
- l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
Subappalto e certificati di esecuzione lavori: stretta dal 31 dicembre 2024
Il decreto contiene un chiarimento delle disposizioni introdotte dal Correttivo Appalti 2025 sui certificati di esecuzione lavori che vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione.
La norma (articolo 119, comma 20 del Codice Appalti) stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
II D.L. infrastrutture limita il raggio d’azione della disposizione (penalizzante per gli appaltatori) ai “procedimenti in corso” ovvero «le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore» del Correttivo Appalti 2025 (31 dicembre 2024), ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici
L’articolo 3 del Decreto Infrastrutture 2025 detta nuovi criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso:
- degli uffici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Per queste edifici -in via transitoria fino al 30 giugno 2026 – per lo svolgimento della verifica ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:
- per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
- per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al decreto.
Articolo tratto da Biblus Acca