D.L. 95/2025 convertito in legge. La proroga è stata estesa anche alle zone colpite dal sisma dell’aprile 2009. Prorogata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito: interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 400milioni di Euro. Tutto quello che c’è da sapere e ancora da chiarire.
SUPERBONUS CESSIONE CREDITI SCONTO IN FATTURA ZONE COLPITE DA SISMA PROROGA 2026 – L’art. 4 del D.L. 30/06/2025, n. 95 (convertito in legge dalla L. 08/08/2025, n. 118), con i commi 2 e 3 ha disposto una proroga del Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2026 nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016.
PROROGA SUPERBONUS 2026 ZONE COLPITE DA SISMA – In particolare, viene introdotto il nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, a mente del quale, per i comuni siti nei territori del cratere sismico centro Italia 2016 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026.
La disposizione è estesa anche eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’estensione alle zone colpite dal sisma dell’aprile 2009 è stata operata in fase di conversione in legge del provvedimento, mentre in precedenza era oggetto della proroga solo il cratere sismico del centro Italia 2016.
PROROGA ESTESA SIA A SUPERECOBONUS CHE SUPERSISMABONUS – L’ambito applicativo della proroga si estende a quanto previsto dai commi 1-ter e 4-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, i quali prevedono che il Superbonus (Super-Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico come disposto dal comma 1-ter; Super-Sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico come disposto dal comma 4-quater) spetta nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
PROROGA OPZIONE CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA, NEI LIMITI DELLE RISORSE – Come disposto dall’ultimo periodo del nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, si può evincere che la proroga sopra commentata valga esclusivamente per i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1 nonché nei limiti delle risorse ivi previste.
Si tratta perciò degli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 400 milioni di Euro complessivi, di cui però 70 riservati al sisma in Abruzzo del 2009.
La proroga qui commentata dà in sostanza la possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, alle condizioni già esistenti, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026.
ASPETTO DA CHIARIRE – Si evidenzia che non è chiaro se la proroga del Superbonus valga solo per i casi di cessione del credito o sconto in fattura (nei limiti sopra indicati), come sembrerebbe dal tenore letterale della norma, oppure anche in caso di fruizione diretta del bonus tramite detrazione, come sembrerebbe logico. Si auspicano chiarimenti.
PROROGA NON ESTESA A SUPERBONUS “RAFFORZATO” – La proroga non menziona invece il comma 4-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, che disciplina il Superbonus c.d. “rafforzato”, cioè con massimali di spesa aumentati ulteriormente del 50%, a determinate condizioni, nei territori colpiti da eventi sismici.
APPROFONDIMENTI – Si rinvia ai seguenti approfondimenti:
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