Requisiti Minimi 2025: cosa cambia dal 3 giugno 2026 per progettazione energetica, APE e Legge 10

Data:
26 Maggio 2026

ll D.M. 28/10/2025 – in vigore dal 3 giugno 2026 – modifica il D.M. 26/06/2015, aggiornando la disciplina sull’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia con il D.M. 28/10/2025

Con il D.M. 28/10/2025 vengono integralmente aggiornati:

  • l’Allegato 1 sui criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici,
  • l’Allegato 2 sulle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Le principali novità riguardano:

  • l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento (allo scopo di caratterizzare meglio le verifiche, sia sui nuovi edifici, ma soprattutto sugli edifici esistenti);
  • le modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche;
  • la revisione delle verifiche e dei valori limite relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’t) con differenziazioni dei valori ammissibili validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
  • l’introduzione del metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria in caso di presenza di sistemi cogenerativi (teleriscaldamento);
  • l’aggiornamento nei requisiti minimi di prescrizioni su benessere ambientale e sicurezza in linea con le nuove norme europee;
  • l’obbligo di sistemi BACS cdi automazione e controllo con classe minima B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
  • l’introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto;
  • l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per illuminazione.

Quadro sinottico delle novità

Ponti termiciVerifiche più puntuali e inserimento nell’edificio di riferimento
Superfici di calcoloUso delle superfici lorde
Edificio di riferimentoAggiornamento dei parametri e delle verifiche
TrasmittanzaNuovi criteri per ristrutturazioni e riqualificazioni
H’TRevisione del coefficiente medio globale di scambio termico
Cogenerazione/teleriscaldamentoIntroduzione del metodo Carnot
BACSObblighi per edifici non residenziali con impianti > 290 kW
Veicoli elettriciRequisiti per infrastrutture di ricarica
Norme UNIAggiornamento riferimenti UNI/TS 11300 e UNI EN 15193
Relazione tecnicaPossibilità di relazione parziale o sostitutiva in casi specifici

Obbligo di verifica dei ponti termici

Il D.M. 28/10/2025 prevede nuove e più severe verifiche sui ponti termici nel calcolo energetico, includendoli nell’edificio di riferimento.

Si definisce ponte termico una zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.

Cosa cambia

AspettoImpatto
Inclusione nell’edificio di riferimentoMaggiore coerenza tra edificio reale e edificio target
Tabelle dedicateIntroduzione di valori lineici per ponti termici comuni
Verifiche più severeEffetto diretto su APE e relazione legge 10
DifferenziazionePer zona climatica e posizione dell’isolante
RistrutturazioniNuove verifiche per interventi di primo e secondo livello

La misura ha un impatto significativo sull’APE (perché cambia la scala tra le classi e quindi potenzialmente può cambiare la classe energetica) e sulle verifiche Legge 10 perché c’è un nuovo edificio target con cui confrontarsi per affrontare le verifiche di legge.

Viene introdotta la Tabella 5-bis nell’Allegato A, che specifica i coefficienti lineici di trasmissione termica ($Psi$) per i ponti termici più comuni (aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave, cassonetto).

Le categorie di ponti termici riportate in tabella entrano a far parte integrante dell’edificio di riferimento e devono essere caratterizzate da lunghezze corrispondenti a quelle dell’edificio reale.

Questa aggiunta regola in modo più dettagliato il calcolo del fabbricato di riferimento, specificando che le Trasmittanze $U$ riportate nelle Tabelle 1-5 sono considerate inclusive dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli elencati in Tabella 5-bis.

Per i casi di nuova costruzionedemolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico; in particolare il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica non richiede più il calcolo dell’H’T per l’intera parete interessata, ma impone il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici specificati nell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2. L’Appendice B è stata aggiornata con specifiche tabelle che forniscono i coefficienti lineici di trasmissione ($Psi$) per diverse tipologie di ponti termici, differenziati per zona climatica e per posizione dell’isolante (lato esterno, lato interno, in intercapedine), specificamente per la verifica delle porzioni oggetto di intervento in una ristrutturazione importante di secondo livello.

Superfici lorde come base di calcolo

Una delle specifiche introdotte dal Decreto Requisiti Minimi 2025, destinata a influenzare trasversalmente tutte le tipologie di intervento edilizio, nonché la caratterizzazione dell’edificio di riferimento, è l’indicazione dell’utilizzo delle superfici lorde come base di calcolo.

Effetti dell’uso delle superfici lorde

PrimaDopo
Possibili incertezze tra superfici nette e lordeIndicazione chiara delle superfici lorde
Maggiore variabilità tra calcoliMaggiore uniformità metodologica
Limiti meno comparabiliPrestazioni confrontate su base più stabile
Modellazione meno omogeneaApproccio più coerente con edificio di riferimento

Il legislatore non si era mai espresso in favore di un metodo di calcolo delle superfici. Nel D.M. 28/10/2025, invece, si stabilisce in modo chiaro e ripetuto che i calcoli debbano essere effettuati sulle superfici lorde.

Sempre con riferimento alla definizione dell’edificio di riferimento, viene precisato che i valori di trasmittanza termica delle strutture a contatto con il terreno devono già includere l’effetto termico del terreno stesso.

L’adozione delle superfici lorde e l’inclusione dei ponti termici comporta una revisione significativa dei limiti prestazionali da rispettare, determinando un impatto diretto e sostanziale sui risultati di verifica e sull’approccio progettuale

Nuovi obblighi di integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il D.M. 26/10/2025 introduce requisiti dettagliati per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, applicabili a edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e, in alcuni casi, a tutti gli edifici esistenti non residenziali dotati di posti auto:

  • vengono definite prescrizioni e requisiti minimi di punti di ricarica di Tipologia A Tipologia B per gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico (Tabella 4) e privato (Tabella 5);
  • sono specificati gli obblighi di realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione per un numero minimo di posti auto;
  • vengono fornite tempistiche progressive (01/01/2025 e 01/01/2030) per l’applicazione degli obblighi agli edifici esistenti non residenziali non sottoposti a ristrutturazione;
  • sono previste equivalenze tra punti di ricarica di diverse tipologie e potenze (es. 10 Tipologia A = 1 Tipologia B);
  • per gli edifici residenziali di nuova costruzione, le infrastrutture di canalizzazione sono richieste per tutti i posti auto se il numero è superiore a 10.

Requisiti principali

AmbitoObbligo
Nuove costruzioniPredisposizione infrastrutture di ricarica
Ristrutturazioni importantiIntegrazione dei requisiti minimi
Edifici non residenzialiObblighi progressivi per parcheggi
Residenziale nuovoCanalizzazione per posti auto oltre determinate soglie
Tipologie punti ricaricaClassificazione per potenza e funzione

Nuove casistiche per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Sono assimilati alla nuova costruzione i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini), se la nuova porzione supera le soglie del 15% del volume esistente o 500 m³.

Viene specificato, inoltre, che se l’ampliamento è inferiore o uguale al 15% / 500 m³, esso non è assimilato a nuova costruzione, ma deve rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche (a seconda dell’incidenza sulla superficie disperdente).

Viene introdotta la valutazione del volume dell’ampliamento in base alla presenza di impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo.

Viene chiarito che il semplice cambio di destinazione d’uso non è assimilabile a nuova costruzione, a meno che non si effettuino interventi che ricadano nelle casistiche del decreto.

TipologiaRilevanza
Nuova costruzioneVerifiche complete
Demolizione e ricostruzioneAssimilazione alla nuova costruzione
AmpliamentoValutazione in base a soglie volumetriche
SopraelevazionePossibile assimilazione a nuova costruzione
Ristrutturazione importantePrimo o secondo livello
Riqualificazione energeticaVerifiche sulle parti oggetto di intervento

Modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche

Per la relazione tecnica Ex Legge 10 cambia la verifica di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche.

Per la ristrutturazione di secondo livello cambia il limite di trasmittanza e nel calcolo del valore limite si tiene conto dei ponti termici presenti. I valori della trasmittanza termica lineica dei ponti termici di riferimento sono funzione della posizione dell’isolante termico (esterno, interno o intermedio).

Si introduce il concetto di trasmittanza termica in sezione corrente e nel caso di riqualificazione la verifica della trasmittanza termica media va eseguita per le superfici oggetto dell’intervento senza tener conto dell’effetto dei ponti termici. Quest’ultimo aspetto semplifica notevolmente il lavoro di verifica dei tecnici.

Schema operativo

InterventoVerifica rilevante
Nuova costruzioneVerifiche complete su edificio reale e riferimento
Ristrutturazione importante 1° livelloVerifiche su involucro e parametri globali
Ristrutturazione importante 2° livelloVerifiche puntuali con limiti aggiornati
Riqualificazione energeticaTrasmittanza media delle porzioni interessate
SerramentiPossibile documentazione semplificata in alcuni casi

Revisione delle verifiche sul parametro H’per gli involucri ampiamente vetrati

H’t è il coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro. Quando presenta valori bassi, in caso di ampie superfici vetrate, risulta di difficile verifica.

Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 semplifica la verifica per gli involucri ampiamente vetrati eliminando la verifica del parametro per le ristrutturazioni di secondo livello.

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello è stata rivisto il limite in relazione alla percentuale di involucro trasparente alla zona climatica. Per gli edifici di nuova costruzione la verifica è stata mantenuta così come nell’attuale versione del decreto.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, non è richiesta la verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T.

Nell’attuale assetto legislativo, tale verifica è richiesta nei seguenti casi:

  • per l’intero edificio nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • per i soli elementi edilizi interessati nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Impatto per tipologia di intervento

CasoTrattamento
Nuova costruzioneVerifica mantenuta
Ristrutturazione importante 1° livelloLimite rivisto in base alla percentuale di involucro trasparente
Ristrutturazione importante 2° livelloVerifica semplificata o non richiesta nei medesimi termini
Involucri vetratiMaggiore attenzione al rapporto trasparente/opaco

Cogenerazione e Teleriscaldamento: nuovo metodo di calcolo

Si introduce il metodo di Carnot per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento il cui impatto influisce sulla classificazione energetica degli edifici.

Il metodo di Carnot calcola direttamente il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione di calore.

Metodo Carnot: impatto

AmbitoEffetto
TeleriscaldamentoCalcolo più diretto del combustibile usato
CogenerazioneFattori di conversione più rappresentativi
Classificazione energeticaPossibile impatto sull’APE
Prestazione energeticaMaggiore precisione nella quota di energia primaria

Aggiornamenti dei requisiti minimi con ulteriori indicazioni su benessere termo‐igrometrico, antincendio e sicurezza

Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i nuovi requisiti minimi forniscono indicazioni per tener conto in maniera opportuna del benessere termo‐igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica.
In fase di progettazione si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.

Nuovi obblighi per BACS e Regolazione

Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B o superiore (UNI EN ISO 52120-1), purché il tempo di ritorno semplice (SPBT) sia inferiore a 6 anni.

Previsto anche l’obbligo di installazione di dispositivi autoregolanti per la temperatura in ogni vano in caso di sostituzione del generatore, sempre se il tempo di ritorno semplice (SPBT) è inferiore a 6 anni.

Requisiti BACS

RequisitoDettaglio
Edifici interessatiNon residenziali
Potenza impiantoSuperiore a 290 kW
Classe minimaB o superiore
Norma di riferimentoUNI EN ISO 52120-1
Condizione economicaSPBT inferiore a 6 anni

Relazione Tecnica parziale o sostituibile in caso di sostituzione di serramenti

Viene chiarito che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.

Viene prevista la possibilità di una relazione tecnica parziale o sostituibile dalla dichiarazione dell’impresa e dalla marcatura CE del fabbricante (in determinate condizioni) per gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la mera sostituzione dei serramenti.

Ascensori nella copertura del fabbisogno di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili per il settore non residenziale

Viene precisato che l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata – nel settore non residenziale – fino a copertura anche dei consumi non solo per l’illuminazione ma anche per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili).

▼Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: l’approfondimento di Ance

Come cambiano APE e classe energetica?

Il D.M. 28/10/2025 ha un impatto diretto sull’Attestato di Prestazione Energetica perché esso incide su ponti termici, superfici lorde, edificio di riferimento e parametri di calcolo della prestazione energetiche.

L’APE si basa sul calcolo della prestazione energetica dell’edificio e sulla classificazione in base all’energia primaria non rinnovabile. Se cambiano le modalità con cui si modellano ponti termici, superfici, sistemi impiantistici e fattori di conversione, può cambiare anche il risultato della classificazione energetica. Questo non significa che ogni edificio cambierà automaticamente classe, ma che il nuovo quadro metodologico può produrre risultati diversi rispetto al passato.

In particolare, l’inclusione più puntuale dei ponti termici e l’aggiornamento dell’edificio di riferimento possono modificare la scala di confronto. Per certificatori e tecnici energetici, sarà quindi essenziale usare software aggiornati e verificare che gli strumenti di calcolo siano conformi ai nuovi riferimenti normativi.

Fattori che possono influenzare l’APE

FattoreEffetto possibile
Ponti termiciMaggior peso delle dispersioni
Superfici lordeVariazione degli indicatori energetici
Nuovi parametri limiteDiverso confronto con edificio target
Norme UNI aggiornateCalcolo più allineato ai nuovi riferimenti
Teleriscaldamento/cogenerazioneNuovi fattori di conversione

Cosa cambia per la relazione legge 10?

La relazione tecnica legge 10 riflette le nuove verifiche introdotte dal decreto, con maggiore attenzione a ponti termici, trasmittanze, superfici lorde, edificio di riferimento e sistemi tecnici.

In particolare, la relazione dovrà riportare correttamente:

  • dati geometrici;
  • superfici lorde;
  • ponti termici;
  • trasmittanze;
  • edificio di riferimento;
  • parametri impiantistici;
  • fabbisogni energetici;
  • verifiche richieste per la tipologia di intervento.

Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alla possibilità di una relazione tecnica parziale o sostitutiva in caso di interventi specifici, come la sostituzione di serramenti o generatori, purché siano rispettate condizioni documentali e tecniche adeguate.

Un ulteriore chiarimento riguarda la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas: tale intervento non viene considerato cambio di tipologia di generatore. Questo può incidere sulla documentazione richiesta e sulle verifiche da produrre.

Elementi da aggiornare nella relazione tecnica

SezioneAggiornamento richiesto
InvolucroVerifica ponti termici e trasmittanze
SuperficiUso delle superfici lorde
ImpiantiValutazione sistemi ad alta efficienza
Norme tecnicheRiferimenti UNI aggiornati
VerificheConfronto con edificio di riferimento aggiornato
DocumentazionePossibile relazione parziale in casi specifici

Articolo tratto da Biblus Acca