ll D.M. 28/10/2025 – in vigore dal 3 giugno 2026 – modifica il D.M. 26/06/2015, aggiornando la disciplina sull’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia con il D.M. 28/10/2025
Con il D.M. 28/10/2025 vengono integralmente aggiornati:
- l’Allegato 1 sui criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici,
- l’Allegato 2 sulle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici nell’edificio di riferimento (allo scopo di caratterizzare meglio le verifiche, sia sui nuovi edifici, ma soprattutto sugli edifici esistenti);
- le modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche;
- la revisione delle verifiche e dei valori limite relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’t) con differenziazioni dei valori ammissibili validi per gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
- l’introduzione del metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria in caso di presenza di sistemi cogenerativi (teleriscaldamento);
- l’aggiornamento nei requisiti minimi di prescrizioni su benessere ambientale e sicurezza in linea con le nuove norme europee;
- l’obbligo di sistemi BACS cdi automazione e controllo con classe minima B in edifici non residenziali anche in caso di ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
- l’introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici per i soli edifici dotati di posti auto;
- l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, con l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per illuminazione.
Quadro sinottico delle novità
| Ponti termici | Verifiche più puntuali e inserimento nell’edificio di riferimento |
| Superfici di calcolo | Uso delle superfici lorde |
| Edificio di riferimento | Aggiornamento dei parametri e delle verifiche |
| Trasmittanza | Nuovi criteri per ristrutturazioni e riqualificazioni |
| H’T | Revisione del coefficiente medio globale di scambio termico |
| Cogenerazione/teleriscaldamento | Introduzione del metodo Carnot |
| BACS | Obblighi per edifici non residenziali con impianti > 290 kW |
| Veicoli elettrici | Requisiti per infrastrutture di ricarica |
| Norme UNI | Aggiornamento riferimenti UNI/TS 11300 e UNI EN 15193 |
| Relazione tecnica | Possibilità di relazione parziale o sostitutiva in casi specifici |
Obbligo di verifica dei ponti termici
Il D.M. 28/10/2025 prevede nuove e più severe verifiche sui ponti termici nel calcolo energetico, includendoli nell’edificio di riferimento.
Si definisce ponte termico una zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.
Cosa cambia
| Aspetto | Impatto |
| Inclusione nell’edificio di riferimento | Maggiore coerenza tra edificio reale e edificio target |
| Tabelle dedicate | Introduzione di valori lineici per ponti termici comuni |
| Verifiche più severe | Effetto diretto su APE e relazione legge 10 |
| Differenziazione | Per zona climatica e posizione dell’isolante |
| Ristrutturazioni | Nuove verifiche per interventi di primo e secondo livello |
La misura ha un impatto significativo sull’APE (perché cambia la scala tra le classi e quindi potenzialmente può cambiare la classe energetica) e sulle verifiche Legge 10 perché c’è un nuovo edificio target con cui confrontarsi per affrontare le verifiche di legge.
Viene introdotta la Tabella 5-bis nell’Allegato A, che specifica i coefficienti lineici di trasmissione termica ($Psi$) per i ponti termici più comuni (aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave, cassonetto).
Le categorie di ponti termici riportate in tabella entrano a far parte integrante dell’edificio di riferimento e devono essere caratterizzate da lunghezze corrispondenti a quelle dell’edificio reale.
Questa aggiunta regola in modo più dettagliato il calcolo del fabbricato di riferimento, specificando che le Trasmittanze $U$ riportate nelle Tabelle 1-5 sono considerate inclusive dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli elencati in Tabella 5-bis.
Per i casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico; in particolare il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica non richiede più il calcolo dell’H’T per l’intera parete interessata, ma impone il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici specificati nell’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2. L’Appendice B è stata aggiornata con specifiche tabelle che forniscono i coefficienti lineici di trasmissione ($Psi$) per diverse tipologie di ponti termici, differenziati per zona climatica e per posizione dell’isolante (lato esterno, lato interno, in intercapedine), specificamente per la verifica delle porzioni oggetto di intervento in una ristrutturazione importante di secondo livello.
Superfici lorde come base di calcolo
Una delle specifiche introdotte dal Decreto Requisiti Minimi 2025, destinata a influenzare trasversalmente tutte le tipologie di intervento edilizio, nonché la caratterizzazione dell’edificio di riferimento, è l’indicazione dell’utilizzo delle superfici lorde come base di calcolo.
Effetti dell’uso delle superfici lorde
| Prima | Dopo |
| Possibili incertezze tra superfici nette e lorde | Indicazione chiara delle superfici lorde |
| Maggiore variabilità tra calcoli | Maggiore uniformità metodologica |
| Limiti meno comparabili | Prestazioni confrontate su base più stabile |
| Modellazione meno omogenea | Approccio più coerente con edificio di riferimento |
Il legislatore non si era mai espresso in favore di un metodo di calcolo delle superfici. Nel D.M. 28/10/2025, invece, si stabilisce in modo chiaro e ripetuto che i calcoli debbano essere effettuati sulle superfici lorde.
Sempre con riferimento alla definizione dell’edificio di riferimento, viene precisato che i valori di trasmittanza termica delle strutture a contatto con il terreno devono già includere l’effetto termico del terreno stesso.
L’adozione delle superfici lorde e l’inclusione dei ponti termici comporta una revisione significativa dei limiti prestazionali da rispettare, determinando un impatto diretto e sostanziale sui risultati di verifica e sull’approccio progettuale
Nuovi obblighi di integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
Il D.M. 26/10/2025 introduce requisiti dettagliati per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, applicabili a edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e, in alcuni casi, a tutti gli edifici esistenti non residenziali dotati di posti auto:
- vengono definite prescrizioni e requisiti minimi di punti di ricarica di Tipologia A e Tipologia B per gli edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico (Tabella 4) e privato (Tabella 5);
- sono specificati gli obblighi di realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione per un numero minimo di posti auto;
- vengono fornite tempistiche progressive (01/01/2025 e 01/01/2030) per l’applicazione degli obblighi agli edifici esistenti non residenziali non sottoposti a ristrutturazione;
- sono previste equivalenze tra punti di ricarica di diverse tipologie e potenze (es. 10 Tipologia A = 1 Tipologia B);
- per gli edifici residenziali di nuova costruzione, le infrastrutture di canalizzazione sono richieste per tutti i posti auto se il numero è superiore a 10.
Requisiti principali
| Ambito | Obbligo |
| Nuove costruzioni | Predisposizione infrastrutture di ricarica |
| Ristrutturazioni importanti | Integrazione dei requisiti minimi |
| Edifici non residenziali | Obblighi progressivi per parcheggi |
| Residenziale nuovo | Canalizzazione per posti auto oltre determinate soglie |
| Tipologie punti ricarica | Classificazione per potenza e funzione |
Nuove casistiche per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione
Sono assimilati alla nuova costruzione i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini), se la nuova porzione supera le soglie del 15% del volume esistente o 500 m³.
Viene specificato, inoltre, che se l’ampliamento è inferiore o uguale al 15% / 500 m³, esso non è assimilato a nuova costruzione, ma deve rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche (a seconda dell’incidenza sulla superficie disperdente).
Viene introdotta la valutazione del volume dell’ampliamento in base alla presenza di impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo.
Viene chiarito che il semplice cambio di destinazione d’uso non è assimilabile a nuova costruzione, a meno che non si effettuino interventi che ricadano nelle casistiche del decreto.
| Tipologia | Rilevanza |
| Nuova costruzione | Verifiche complete |
| Demolizione e ricostruzione | Assimilazione alla nuova costruzione |
| Ampliamento | Valutazione in base a soglie volumetriche |
| Sopraelevazione | Possibile assimilazione a nuova costruzione |
| Ristrutturazione importante | Primo o secondo livello |
| Riqualificazione energetica | Verifiche sulle parti oggetto di intervento |
Modifiche alle verifiche di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche
Per la relazione tecnica Ex Legge 10 cambia la verifica di trasmittanza per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e le riqualificazioni energetiche.
Per la ristrutturazione di secondo livello cambia il limite di trasmittanza e nel calcolo del valore limite si tiene conto dei ponti termici presenti. I valori della trasmittanza termica lineica dei ponti termici di riferimento sono funzione della posizione dell’isolante termico (esterno, interno o intermedio).
Si introduce il concetto di trasmittanza termica in sezione corrente e nel caso di riqualificazione la verifica della trasmittanza termica media va eseguita per le superfici oggetto dell’intervento senza tener conto dell’effetto dei ponti termici. Quest’ultimo aspetto semplifica notevolmente il lavoro di verifica dei tecnici.
Schema operativo
| Intervento | Verifica rilevante |
| Nuova costruzione | Verifiche complete su edificio reale e riferimento |
| Ristrutturazione importante 1° livello | Verifiche su involucro e parametri globali |
| Ristrutturazione importante 2° livello | Verifiche puntuali con limiti aggiornati |
| Riqualificazione energetica | Trasmittanza media delle porzioni interessate |
| Serramenti | Possibile documentazione semplificata in alcuni casi |
Revisione delle verifiche sul parametro H’t per gli involucri ampiamente vetrati
H’t è il coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro. Quando presenta valori bassi, in caso di ampie superfici vetrate, risulta di difficile verifica.
Il Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 semplifica la verifica per gli involucri ampiamente vetrati eliminando la verifica del parametro per le ristrutturazioni di secondo livello.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello è stata rivisto il limite in relazione alla percentuale di involucro trasparente alla zona climatica. Per gli edifici di nuova costruzione la verifica è stata mantenuta così come nell’attuale versione del decreto.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, non è richiesta la verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T.
Nell’attuale assetto legislativo, tale verifica è richiesta nei seguenti casi:
- per l’intero edificio nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello;
- per i soli elementi edilizi interessati nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello.
Impatto per tipologia di intervento
| Caso | Trattamento |
| Nuova costruzione | Verifica mantenuta |
| Ristrutturazione importante 1° livello | Limite rivisto in base alla percentuale di involucro trasparente |
| Ristrutturazione importante 2° livello | Verifica semplificata o non richiesta nei medesimi termini |
| Involucri vetrati | Maggiore attenzione al rapporto trasparente/opaco |
Cogenerazione e Teleriscaldamento: nuovo metodo di calcolo
Si introduce il metodo di Carnot per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento il cui impatto influisce sulla classificazione energetica degli edifici.
Il metodo di Carnot calcola direttamente il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione di calore.
Metodo Carnot: impatto
| Ambito | Effetto |
| Teleriscaldamento | Calcolo più diretto del combustibile usato |
| Cogenerazione | Fattori di conversione più rappresentativi |
| Classificazione energetica | Possibile impatto sull’APE |
| Prestazione energetica | Maggiore precisione nella quota di energia primaria |
Aggiornamenti dei requisiti minimi con ulteriori indicazioni su benessere termo‐igrometrico, antincendio e sicurezza
Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i nuovi requisiti minimi forniscono indicazioni per tener conto in maniera opportuna del benessere termo‐igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica.
In fase di progettazione si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.
Nuovi obblighi per BACS e Regolazione
Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B o superiore (UNI EN ISO 52120-1), purché il tempo di ritorno semplice (SPBT) sia inferiore a 6 anni.
Previsto anche l’obbligo di installazione di dispositivi autoregolanti per la temperatura in ogni vano in caso di sostituzione del generatore, sempre se il tempo di ritorno semplice (SPBT) è inferiore a 6 anni.
Requisiti BACS
| Requisito | Dettaglio |
| Edifici interessati | Non residenziali |
| Potenza impianto | Superiore a 290 kW |
| Classe minima | B o superiore |
| Norma di riferimento | UNI EN ISO 52120-1 |
| Condizione economica | SPBT inferiore a 6 anni |
Relazione Tecnica parziale o sostituibile in caso di sostituzione di serramenti
Viene chiarito che la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.
Viene prevista la possibilità di una relazione tecnica parziale o sostituibile dalla dichiarazione dell’impresa e dalla marcatura CE del fabbricante (in determinate condizioni) per gli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la mera sostituzione dei serramenti.
Ascensori nella copertura del fabbisogno di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili per il settore non residenziale
Viene precisato che l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata – nel settore non residenziale – fino a copertura anche dei consumi non solo per l’illuminazione ma anche per il servizio di trasporto di persone e cose negli edifici (ascensori, scale mobili e assimilabili).
▼Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: l’approfondimento di Ance
Come cambiano APE e classe energetica?
Il D.M. 28/10/2025 ha un impatto diretto sull’Attestato di Prestazione Energetica perché esso incide su ponti termici, superfici lorde, edificio di riferimento e parametri di calcolo della prestazione energetiche.
L’APE si basa sul calcolo della prestazione energetica dell’edificio e sulla classificazione in base all’energia primaria non rinnovabile. Se cambiano le modalità con cui si modellano ponti termici, superfici, sistemi impiantistici e fattori di conversione, può cambiare anche il risultato della classificazione energetica. Questo non significa che ogni edificio cambierà automaticamente classe, ma che il nuovo quadro metodologico può produrre risultati diversi rispetto al passato.
In particolare, l’inclusione più puntuale dei ponti termici e l’aggiornamento dell’edificio di riferimento possono modificare la scala di confronto. Per certificatori e tecnici energetici, sarà quindi essenziale usare software aggiornati e verificare che gli strumenti di calcolo siano conformi ai nuovi riferimenti normativi.
Fattori che possono influenzare l’APE
| Fattore | Effetto possibile |
| Ponti termici | Maggior peso delle dispersioni |
| Superfici lorde | Variazione degli indicatori energetici |
| Nuovi parametri limite | Diverso confronto con edificio target |
| Norme UNI aggiornate | Calcolo più allineato ai nuovi riferimenti |
| Teleriscaldamento/cogenerazione | Nuovi fattori di conversione |
Cosa cambia per la relazione legge 10?
La relazione tecnica legge 10 riflette le nuove verifiche introdotte dal decreto, con maggiore attenzione a ponti termici, trasmittanze, superfici lorde, edificio di riferimento e sistemi tecnici.
In particolare, la relazione dovrà riportare correttamente:
- dati geometrici;
- superfici lorde;
- ponti termici;
- trasmittanze;
- edificio di riferimento;
- parametri impiantistici;
- fabbisogni energetici;
- verifiche richieste per la tipologia di intervento.
Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alla possibilità di una relazione tecnica parziale o sostitutiva in caso di interventi specifici, come la sostituzione di serramenti o generatori, purché siano rispettate condizioni documentali e tecniche adeguate.
Un ulteriore chiarimento riguarda la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas: tale intervento non viene considerato cambio di tipologia di generatore. Questo può incidere sulla documentazione richiesta e sulle verifiche da produrre.
Elementi da aggiornare nella relazione tecnica
| Sezione | Aggiornamento richiesto |
| Involucro | Verifica ponti termici e trasmittanze |
| Superfici | Uso delle superfici lorde |
| Impianti | Valutazione sistemi ad alta efficienza |
| Norme tecniche | Riferimenti UNI aggiornati |
| Verifiche | Confronto con edificio di riferimento aggiornato |
| Documentazione | Possibile relazione parziale in casi specifici |
Articolo tratto da Biblus Acca