Nota informativa di approfondimento tecnico e giuridico avente ad oggetto i criteri essenziali per la verifica di validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Conformità (DICO) degli impianti, ai sensi del D.M. 37/08.
Come noto, la DICO non costituisce un mero adempimento burocratico o una formalità sostituibile, ma rappresenta l’atto fondamentale che attesta la sicurezza intrinseca dei beni immobili.
La frequente circolazione di documenti incompleti (come le cosiddette “*DICO monofoglio*”) o privi dei requisiti di legge espone i professionisti incaricati, la committenza e i pubblici ufficiali roganti a gravi profili di responsabilità civile e penale, inficiando la regolarità degli stessi atti di trasferimento immobiliare.
Considerata la delicatezza della materia e l’impatto diretto sulla pratica professionale quotidiana dei Vostri iscritti (chiamati regolarmente a redigere relazioni tecniche integrate, perizie di stima e controllo approfondito dei documenti e dello stato dell’unità immobiliare prima di comprarla, venderla o ristrutturarla), Vi rivolgiamo formale preghiera di voler diffondere capillarmente il documento allegato a tutti gli iscritti al Vostro Albo/Collegio Provinciale, mediante i consueti canali di comunicazione istituzionale (newsletter, portale web o circolare interna).
Il documento include una nota esplicativa e una pratica check-list operativa degli allegati minimi obbligatori.
Note:
Questa pagina ha scopo puramente informativo e mira a promuovere la correttezza formale degli atti tecnici. La responsabilità della verifica documentale ricade sugli organi preposti alla ricezione o alla stipula degli atti.
INFORMATIVA TECNICA: IL FASCICOLO OBBLIGATORIO D.M. 37/08
Una DICO è considerata valida solo se accompagnata dai seguenti allegati minimi, la cui assenza rende l’atto inefficace:
- Progetto (Art. 5): Obbligatorio sempre ma cambia la documentazione / dettaglio:
- Per impianti soggetti a obbligo di progetto professionale per superamento delle soglie previste (Art. 5, c. 2): Deve essere presente il progetto redatto da un professionista iscritto all’albo e deve seguire la documentazione della norma CEI 0-2.
- Per tutti gli altri impianti (Art. 5, c. 3): Deve essere presente il progetto che coincide con lo schema dell’impianto effettivamente realizzato, redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice
- Schema dell’impianto: Planimetria dettagliata che indichi le dotazioni impiantistiche come effettivamente realizzato.
- Schema dei quadri e centralini: Schema e caratteristiche dei dispositivi di protezione e manovra.
- Visura Camerale aggiornata: Deve attestare il possesso dei requisiti tecnico-professionali (DM 37/08) alla data dell’emissione.
- Note:
- Si suggerisce, per prudenza amministrativa, di richiedere una visura non antecedente a 6 mesi.
- L’autocertificazione (DPR 445/2000) è accettabile solo se dichiara esplicitamente che i requisiti risultanti dalla visura sono tuttora pienamente validi e non variati.
- Note:
Attenzione alla DICO Monofoglio
Molte DICO vengono presentate come foglio unico, omettendo gli allegati tecnici con la scusa della mancanza di competenze elettrotecniche dell’ufficio ricevente. Attenzione: La verifica della presenza di questi documenti non richiede competenze tecniche specifiche, ma è un atto dovuto di verifica della completezza documentale. Accettare una DICO senza questi allegati significa accettare un documento nullo.
Attenzione alle note (ad esempio la nota 6 del Modello Ministeriale)
La distinzione tra Progettista e Installatore è fondamentale.
- Se l’impianto è stato realizzato in difformità dal progetto (varianti), lo schema aggiornato deve essere allegato.
- Il mero rimando al progetto originale in presenza di varianti configura un errore documentale che invalida la dichiarazione di conformità.
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Scarica le slide tecniche per un approfondimento sui vizi di forma più comuni:
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CHECK-LIST DI VERIFICA RAPIDA:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (D.M. 37/2008)
Nota: Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Conformità è un atto complesso e inscindibile dai suoi Allegati Tecnici Obbligatori (A.T.O.). La mancanza di anche uno solo dei seguenti elementi rende la documentazione incompleta e priva di valore legale.
1. [ ] FRONTESPIZIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
- Requisito: Deve contenere il timbro e la firma autografa del Responsabile Tecnico dell’impresa abilitata.
- Riferimento: Art. 7, comma 1, D.M. 37/2008.
2. [ ] PROGETTO O SCHEMA D’IMPIANTO
- Requisito: Obbligatorio per tutti gli impianti. Se l’impianto supera le soglie di legge, deve essere presente il progetto redatto da un professionista iscritto all’Albo. Sotto soglia, il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa e può essere semplificato nello schema dell’impianto effettivamente realizzato. In caso di varianti in corso d’opera, è obbligatorio che alla DICO sia allegato lo schema aggiornato dello stato di fatto.
- Riferimento: Art. 5 e Art. 7, comma 2, lettera a, D.M. 37/2008.
3. [ ] RELAZIONE TIPOLOGICA DEI MATERIALI
- Requisito: Elenco dei materiali utilizzati, firmato e timbrato dal Responsabile Tecnico dell’impresa.
- Riferimento: Art. 7, comma 2, lettera b, D.M. 37/2008.
4. [ ] VISURA CAMERALE AGGIORNATA
- Requisito: Documento emesso dalla C.C.I.A.A. (data non superiore a 6 mesi) che attesti l’abilitazione specifica dell’impresa per la tipologia di impianto dichiarata.
- Riferimento: Art. 3, D.M. 37/2008.
5. [ ] RIFERIMENTI NORMATIVI
- Requisito: Indicazione puntuale delle norme tecniche applicate per l’esecuzione dell’impianto (es. norme CEI, UNI, ecc.).
- Riferimento: Art. 6, D.M. 37/2008.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: “Un impianto privo della documentazione completa sopra elencata non è legalmente conforme, indipendentemente dal suo stato di funzionamento tecnico”.
PROCEDURA IN CASO DI MANCANZA (A.T.O.)
- Esclusione dell’atto: Il fascicolo privo anche di un solo elemento obbligatorio non può essere accettato.
- Richiesta di integrazione: Il richiedente deve provvedere alla regolarizzazione.
- Impossibilità di reperimento (Imprese cessate):
- Per impianti realizzati PRIMA del 27 marzo 2008: È possibile ricorrere alla “Dichiarazione di Rispondenza” (Di.Ri.), redatta da un tecnico abilitato (Professionista / Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti Art. 7, comma 6).
- Per impianti realizzati DOPO il 27 marzo 2008: La normativa non prevede la Di.Ri.; in mancanza di DICO, l’impianto deve essere adeguato o rifatto a norma con nuova DICO.
- Avvertenza: La mera “autodichiarazione” del proprietario o dichiarazioni verbali di terzi non hanno alcun valore giuridico.
Nota: Questa guida ha scopo informativo. La responsabilità della verifica documentale ricade sugli organi preposti alla ricezione o alla stipula degli atti.